Street Art e Diritto d'Autore
Ma cosa rientra nel concetto di street art? La definizione ricomprende tutte quelle forme d’arte visiva a esemplare unico, realizzate solitamente in un contesto urbano (2), fruibili a tutti e che prescindono dal tipo di supporto o dalla tecnica adottata dall’artista. Pensiamo a disegni, murales, tag (3), sculture o installazioni. L’opera, dunque, è caratterizzata dall’accessibilità, in quanto realizzata in un luogo pubblico, e dalla transitorietà, poiché destinata a trasformarsi e distruggersi nel tempo. Ad esempio, il “Migrant Child” di Banksy, a Venezia, presenta entrambe le caratteristiche. I piedi del bambino, con il giubbetto salvagente e il razzo in mano, sono letteralmente immersi nell’acqua: frutto della volontà dell’artista di mostrare l’incertezza della condizione dei migranti e, forse, per far si che l’opera si distruggesse gradualmente. La transitorietà è un valore intrinseco dell’opera.
Oggi, dunque, la street art è del grande pubblico, e solo rendendosi conto di tale sviluppo è possibile approfondirne la disciplina giuridica.
L’art. 1 co. 1 della l. 633/1941 (cd. “Legge sul diritto d’autore”) recita che “Sono protette […] le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Per cui anche le opere di street art sono tutelate dal diritto d’autore. Una protezione che vale indipendentemente dalla liceità delle opere – infatti sono protette anche le opere contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume – o dal loro carattere effimero. Ciò che conta è che siano creative. La stessa Cassazione, abbracciando la nozione ampia di creatività, ha stabilito che può esservi anche un minimo apporto personale dell’autore, purché permetta di contraddistinguere l’opera come un prodotto unico della personalità e della soggettiva interpretazione dell’artista (4).
Peraltro, va tenuto in considerazione che spesso le opere di street art sono anonime o attribuite a uno pseudonimo. L’anonimato, però, non impedisce di usufruire della tutela garantita dalla Legge sul diritto d’autore; infatti, l’artista non incorre in alcuna limitazione della protezione legale, potendo tra l’altro rivendicare la paternità dell’opera in qualsiasi momento (5), nonché esercitare i diritti ad essa connessi. Quando l’identità è sconosciuta, l’art. 9 della l.633/1941 specifica che “Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima” – in qualità di cessionario o licenziatario - “è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non sia rivelato”.
Banksy, probabilmente, è il caso più celebre di artista ignoto, ma le sue opere sparse per il mondo fanno sì che tutti lo conoscano, anche se nessuno ne conosce l’identità. Negli ultimi 20 anni però, le teorie su chi effettivamente possa celarsi dietro tale pseudonimo sono state infinite. Alcuni hanno ipotizzato si tratti di una donna, altri, invece, che si tratti di un gruppo di più artisti riuniti sotto un unico nome. Le informazioni sono sempre state poche, la prima apparizione nella scena underground di Bristol e le prime opere risalenti al 1990. Tuttavia, nell’ultimo periodo vi sono state delle novità poiché l’artista è stato citato in tribunale, e potrebbe essere costretto a presentarsi di persona davanti al giudice per difendersi dall’accusa di diffamazione, mossa da Andrew Gallagher, imprenditore musicale. Il sospetto imputato in questo caso è Robin Gunningham, artista britannico ed ex studente della Bristol Cathedral Choir School.
Ma come riesce Banksy a proteggere i diritti, soprattutto patrimoniali, collegati alle sue opere? È la Pest Control Office Ltd – costituita nel 2009 da Banksy stesso – ad occuparsi della tutela delle opere da sfruttamenti abusivi e della gestione dei diritti di utilizzazione economica sulle opere.
Infatti, sebbene l’art. 8 della Legge sul Diritto d’Autore evidenzi che “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale” accanto al diritto morale, vengono riconosciuti anche dei diritti patrimoniali, ossia dei diritti esclusivi di utilizzazione e di sfruttamento economico dell’opera in ogni sua forma e modo (come, ad esempio, il diritto alla riproduzione, alla pubblicazione, alla distribuzione e alla vendita)(6). Questi diritti, a differenza del diritto morale, possono essere ceduti a terzi (7). Attraverso la sua attività, la Pest Control Office Ltd garantisce l’autenticità delle opere, consentendo così ai collezionisti di acquistarle o, nel caso in cui vi siano dubbi in merito alla provenienza di un’opera, di iniziare un processo, nel tentativo di proteggere sia il venditore che l’acquirente. La Pest Control Office Ltdha inoltre chiarito che, nonostante l’artista abbia affermato: “Copyright is for losers”, ciò non dà la possibilità di usare le immagini a scopi commerciali, nei quali rientrano anche l’utilizzo per il lancio di prodotti, o lo scopo di trarre gli altri in inganno sull’autenticità delle opere.
In merito allo sfruttamento dei diritti patrimoniali delle opere dell’artista anonimo più famoso al mondo, vi sono due casi interessanti da tenere in considerazione. Anzitutto consideriamo il caso riguardante l’opera “Flower Thrower”. La Full Color Black Limited, azienda che produce biglietti d’auguri ispirati all’arte urbana, aveva contestato la malafede di Pest Control Office Ltd, affermando che il marchio rappresentava un tentativo di impedire l’uso continuativo dell’opera in discussione e di monopolizzarne l’immagine a tempo indeterminato, superando i limiti previsti dalla normativa sul diritto d’autore. Il marchio, infatti, non era mai stato utilizzato prima della proposizione della domanda di nullità nel marzo 2019, in seguito alla quale Banksy aprì uno store temporaneo di oggetti e stampe con immagini delle proprie opere, che però venne interpretato come un tentativo pretestuoso di difendere il marchio depositato. Banksy stesso ammise di essere stato costretto ad aprirlo solo per necessità legali. L’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) nella sua decisione rilevò che Banksy, pur incontrando delle difficoltà nel ricorrere al diritto d’autore per impedire la riproduzione delle proprie opere a causa dell’anonimato, ha comunque espressamente consentito al pubblico di utilizzarle solamente per scopi non commerciali. L’EUIPO, ritenendo che lo scopo della registrazione del marchio non fosse quello di utilizzarlo come segno distintivo ma un modo per pregiudicare gli interessi dei terzi in modo non conforme alla correttezza professionale, ottenendo così un diritto esclusivo per scopi non rientranti nelle funzioni di un marchio, ha dichiarato la malafede e poi la nullità, sulla base dell’art. 59 del Regolamento UE n. 1001/2017 (8).
Nel 2019 invece il Tribunale di Milano si trovò a dirimere una controversia tra Banksy e il MUDEC di Milano, riguardante la protezione dei diritti patrimoniali. Il museo aveva organizzato una mostra – “A Visual Protest. The Art of Bansky” – non autorizzata dall’artista, che comprendeva diversi dipinti, fotografie e video, copertine di vinili e cd musicali da lui disegnati. Oltre a ciò, il MUDEC mise in commercio anche del merchandising per promuovere la mostra, acquistabile direttamente nel bookshop del museo. La Pest Control Office Ltd decise così di citare in giudizio gli organizzatori della mostra per aver venduto in modo non autorizzato il merchandising dell’artista. In questo caso però il Tribunale di Milano diede ragione a Banksy, sostenendo che vi era una violazione del suo marchio, e stabilendo l’obbligo di ritirare la merce in vendita. Nella stessa sentenza il giudice stabilì che, a differenza degli oggetti venduti nel bookshop, le riproduzioni di “Girl with Balloon” e “Flower Thrower”, usate per la promozione del progetto culturale della mostra, non rappresentavano una violazione, in quanto potrebbero essere protette solo se l’autore rilevasse la sua vera identità (9).
Infine, approfondiamo l’aspetto rilevante di questa dialettica instauratasi tra street art e diritto. Per farlo cerchiamo di trovare la risposta al seguente interrogativo: i graffiti possono essere considerati a tutti gli effetti forme d’arte o altro non sono che atti vandalici?
Un problema sollevatosi in relazione a questo interrogativo si rifà all’operato di Manu Invisible a Milano, il quale fu accusato per il delitto di cui all’art 639 del cod. pen. per aver imbrattato un muro posto sulla pubblica via con diverse bombolette spray, imprimendo la scritta “manuinvisible.com”. La suddetta norma si riferisce al deturpamento e imbrattamento di cose altrui, e al secondo comma fa espresso riferimento al caso in cui il fatto venga commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati – in tal caso si applicherà la pena della reclusione da uno a sei mesi, ovvero una multa da €300 a 1.000.
L’imputato fu assolto in primo grado, essendo la suddetta parete già stata in precedenza deturpata e imbrattata da ignoti, e ciò portò ad affermare come Manu Invisible avesse agito al solo scopo di abbellire la parete, non determinando in concreto alcun danno. Il suo graffito viene dunque visto come un’opera dall’oggettivo valore artistico, essendo le doti dello stesso già state riconosciute dal comune di Milano: l’autore era stato vincitore di un bando per la rivalutazione di piazza Schiavone, nel quartiere Bovisa di Milano, con la realizzazione di opere di street art.
In seguito al ricorso del Pubblico Ministero, la Corte d’Appello di Milano confermò la prima decisione di merito, riconoscendo astrattamente il reato ma ritenendolo non punibile data la particolare tenuità dello stesso ex art.131-bis del cod. pen. Il Procuratore generale propose allora ricorso alla Corte di cassazione, sottolineando come la decisione della Corte d’Appello fosse carente nella parte in cui non si esprimeva sui costi necessari per l’intervento di ripristino, e mettendo in evidenza come l’attività dovesse essere intesa come compiuta anche a scopo pubblicitario e di lucro, poiché l’artista aveva firmato con la denominazione del suo sito internet. La Corte di cassazione , con la sentenza n. 16371/16 (10), sancì la manifesta infondatezza e l’inammissibilità del ricorso, confermando l’orientamento della Corte d’Appello.
Questo caso è emblematico rispetto al conflitto tra autore dell’opera e proprietario del supporto sul quale viene realizzata. Il proprietario del supporto, infatti, potrebbe avere interesse a impedire la realizzazione di copie o a regolare – se non a impedire – l’accesso alla stessa. Per non parlare poi dei potenziali interessi economici che potrebbero portarlo a voler staccare l’opera dal supporto per rivenderla sul mercato dell’arte, oppure ancora della volontà di distruggere l’opera stessa andando contro la volontà dell’autore (11).
Riguardo questo ultimo aspetto, è interessante una decisione presa negli Stati Uniti dove negli anni ‘90 alcuni street artists, con il consenso del proprietario, avevano iniziato a decorare le mura di un complesso industriale nel quartiere Queens a New York. Questo sito era divenuto un vero e proprio museo a cielo aperto dedicato alla street art. Nel 2013 alcuni street artists, appresa la notizia che il proprietario aveva intenzione di distruggere l’intero complesso per ricostruirlo a fini residenziali, avevano promosso un procedimento d’urgenza chiedendo che fosse inibita al proprietario la distruzione delle loro opere.
Entrò così in vigore il Visual Rights Act (1990) che permise agli autori delle opere, una volta riconosciuto il valore artistico e l’importanza delle stesse, di impedirne la distruzione, sancendo che quando queste siano incorporate in edifici la distruzione può avvenire solo con il consenso dell’artista. Nel caso le opere venissero ugualmente distrutte, il proprietario dell’immobile sarebbe obbligato al risarcimento del danno.
In Italia, la normativa che disciplina il rapporto tra l'autore di un'opera realizzata illecitamente e il proprietario del supporto si basa sull'art. 936 del cod. civ. Secondo tale disposizione, il proprietario può mantenere l'opera nel supporto pagando un corrispettivo all'artista, o rimuoverla entro sei mesi dalla scoperta dell'incorporazione. Ciò concede al proprietario del supporto (c.d. corpus mechanicum) il potere di vietare la permanenza dell'opera (c.d. corpus mysticum) nel contesto a spese dell'autore. Nonostante ciò, va notato che le opere sono tutelate dal diritto d'autore fin dalla loro creazione, e i diritti morali – come la paternità e l'integrità dell'opera – sono irrinunciabili.
Questo porta a un conflitto tra l’art. 33 Cost., che ribadisce come l’arte e la scienza siano libere e come ne sia libero l’insegnamento, e l’art 42 Cost. che riconosce e garantisce la proprietà privata. Questo tema nel nostro paese è ancora piuttosto delicato, essendo la disciplina in tema di street art ancora in via di sviluppo.
L’art. 137 del codice dei beni culturali di fatto tutela anche la street art, ribadendo come le regioni possano istituire apposite commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e di specifiche aree, richiamando anche l’art 136 del suddetto codice che prevede nel dettaglio le aree e gli immobili di riferimento. Nonostante ciò, in concreto sono ancora poche nel nostro paese le opere di street art riconosciute e tutelate dal punto di vista giuridico. Tra le poche ricordiamo il murales “Tuttomondo” realizzato a Pisa nel 1989 da Keith Haring, raffigurante 30 figure dinamiche e colorate, concatenate e incastrate tra loro per simboleggiare l’armonia e la pace tra gli individui. Dopo il restauro, avvenuto nel 2011, l’opera è stata dichiarata “di interesse storico e artistico particolarmente importante”, e con il decreto 335/2013 il Ministero dei beni culturali lo ha formalmente inserito tra i monumenti tutelati, rendendolo una delle pochissime opere contemporanee vincolate dalla Soprintendenza per i beni artistici. Il Governo decise anche di anticipare i tempi di applicazione del vincolo, che generalmente ricorrono dopo 50 anni dalla realizzazione dell’opera. Questo evento rivoluzionario fece crescere il movimento della street art e dei writers nella città di Pisa, così come sottolineato da Dario Danti, ex assessore alla cultura della città.
Per concludere, lo stralcio di una sentenza della Cassazione, che riassume quanto detto fin qui: “L’opera dell’ingegno può essere ottima o pessima, educatrice o corruttrice, o anche determinante ad azioni egregie o delittuose e può in conseguenza procacciare al suo autore fama o dileggio, ricchezza o miseria, e aprirgli le vie dei più alti onori, o le porte del carcere. Ma l’opera dell’ingegno, qualunque sia, sublime o non, rimarrà sempre inviolabile proprietà dell’autore”(12).
Marco Alibrando
Margherita Micheletto
Elena Verderosa
(1) EHRMANN, Thierry. “The Contemporary Art Market Report 2023.” Artprice. Accessed 25 Feb. 2024.
(2) Proprio per questo motivo le opere vengono definite site specific.
(3) Sorte di firme talvolta molto complesse, ad esempio il tag Taki 183’.
(4) Cass., 28 novembre 2011, n. 25173,
(5) Art. 20 della l.633/1941.
(6) Art. 12 della l.633/1941 e art. 2577 cod. civ.
(7) Art. 107 della l.633/1941e art. 2581 cod. civ.
(8) Decisione della Divisione Annullamento EUIPO Annullamento n. 33 843 C.
(9) Trib., Ordinanza 15 gennaio 2019, Civ.
(10) Cass., 5 aprile 2016, n. 16371, Pen.
(11) Art. 20 della l.633/194.
(12) Cass., 14 settembre 1912.





