I Savoia pretendono dallo Stato italiano la restituzione del loro tesoro: c’è divergenza tra Costituzione e Statuto Albertino?



Il 5 giugno del 1946 Umberto di Savoia consegna alla Banca d’Italia un astuccio a tre ripiani in pelle nera, rivestito al suo interno con una fodera di velluto azzurro. Al cofanetto vengono apposti undici sigilli, cinque della Real Casa di Savoia e sei della Banca d’Italia: viene poi rivestito di carta catramata e immediatamente riposto in un caveau sotterraneo.

Ne svelano il contenuto le parole che Luigi Einaudi, all’epoca governatore della Banca d’Italia e Presidente della Repubblica solo dal 1948, annota nei suoi diari: «Il Re mi riceve come al solito e forse un po’ più serio, e mi comunica che in conseguenza degli avvenimenti egli desidera che le gioie così dette della corona non vadano immediatamente in mano ad un commissario, il quale potrebbe prendere dei provvedimenti affrettati e magari farne una distribuzione od un’assegnazione non conforme all’importanza storica delle gioie stesse. Me le fa vedere racchiuse in un cofano a tre piani. Trattasi delle gioie le quali erano portate dalle regine e dalle principesse di casa Savoia. Vi è il celebre diadema della Regina Margherita, accresciuto e portato poi dalla Regina Elena. Vi sono altri monili, fra cui mi cita quelli della principessa Maria Antonia. Egli desidera che esse siano depositate presso la Banca d’Italia per essere consegnate poi a chi di diritto. La mia impressione è che egli dia dimostrazione di molto scrupolo, in quanto che potrebbe ritenersi che le gioie spettano non al demanio dello Stato, ma alla famiglia reale. Ad ogni modo il Re dice che di ciò potrebbe essere giudice l’autorità competente e che egli desidera che le gioie siano tenute a disposizione di chi di diritto».

L’indomani, 6 giugno, scrive a proposito del presidente del Consiglio De Gasperi, appena incontrato: «E’ evidentemente preoccupato. Si pone adesso il problema di che cosa sarà la Repubblica che si è voluta instaurare. L’impressione sua è anche quella che il Re abbia dimostrato grande scrupolo potendosi sostenere la tesi che le gioie siano cosa di famiglia e non del demanio dello Stato (…). De Gasperi conferma anche a me le sue impressioni di stima verso la persona del Re, il quale ha dato prova in questi due anni di leale osservanza delle norme costituzionali. Se a casa Savoia poteva in passato essere rimproverata la mancanza di fede, prognostici simili non potevano essere fatti per il Re Umberto II».

La conferma arriva da un altro foglio, stavolta non tra le carte dell’economista ma conservato nella stessa cassetta di sicurezza del cofanetto: un inventario bollato di tutti i gioielli della Corona. Anche qui viene fatta menzione di un “grande diadema a undici volute di brillanti, con 11 perle a goccia, 64 perle tonde, 1040 brillanti e 541 diamanti del peso di 1167 grani”, ed è proprio quello di rappresentanza che le prime due regine d’Italia indossavano in tutte le occasioni formali e i ritratti ufficiali. Vengono poi dettagliatamente elencati collier, bracciali, orecchini e spille per un totale di 6732 brillanti e oltre 2000 perle.

L’inventario è redatto quel 5 giugno stesso nell’ufficio di Einaudi, in presenza anche del direttore generale della Banca d’Italia Donato Menichella e del presidente della Federazione degli orafi Davide Ventrella. Il marchese e ministro della Casa Reale Falcone Lucifero svolge la consegna in via Nazionale alle 17, ma la complessità dell’elenco –che non si limita ai singoli pezzi ma al numero totale delle pietre preziose- richiede ben quattro ore. Nel verbale, steso intorno alle 21, viene riportata un’espressione analoga a quella di Einaudi: “si affidano in custodia alla cassa centrale, per essere tenuti a disposizione di chi di diritto, gli oggetti preziosi che rappresentano le cosiddette gioie di dotazione della Corona del Regno”. 

Con il flusso del tempo i gioielli sembrano essere dimenticati, al punto da divenire oggetto del dibattito nazionale solo due volte in ottant’anni di storia. La prima occasione è nel 1973, quando secondo alcune indiscrezioni concretizzatesi poi in un articolo de “Il Borghese” alcuni gioielli sarebbero stati trafugati dal caveau e si trovino ora nelle mani di privati. Ad alimentare questa supposizione è chi sostiene di aver scorso, appuntata al cappotto di una donna dell’alta borghesia romana, una spilla che la principessa Mafalda di Savoia indossava al momento dell’imbarco sull’aereo per Monaco di Baviera: un viaggio culminato con il suo internamento nel campo di concentramento di Buchenwald, da cui non avrebbe più fatto ritorno. La spilla, in un momento di elevata tensione emotiva, era stata donata dalla principessa come segno di gratitudine a una delle persone che l’avevano accompagnata fino alla partenza. Se anche questa vicenda affondasse le sue radici in qualche verità, manca comunque qualsiasi forma di contraddizione: Mafalda viene deportata il 23 settembre del 1943, la già nominata consegna avviene poco meno di tre anni dopo. Ad ogni modo, mentre stabilire a chi il tesoro appartenga è vicenda lunga e complessa, verificare solo sue eventuali sparizioni è nell’interesse di tutti, eredi inclusi. La Procura della Repubblica incarica così il pubblico ministero Antonio Scopelliti, che assistito dal capitano dei carabinieri Antonio Varisco confronta diligentemente inventario e forziere, pezzo per pezzo, e arriva alla conclusione che nulla è stato sottratto e con ogni probabilità quel caveau è stato aperto per la prima volta in 27 anni. I gioielli vengono di nuovo riposti lì, ma viene deciso per loro il sequestro giudiziario. Alcuni cominciano persino a considerarli maledetti perché anni dopo Scopelliti e Varisco sono entrambi barbaramente uccisi, rispettivamente dalla ‘ndrangheta e dalle Brigate Rosse. Nel 1976 esamineranno le gioie anche Tito Vespasiani (presidente dell’Associazione degli orafi romani) e Gianni Bulgari, che dice la nota frase “Possibile che il tesoro della Corona del Regno sia questo qui…?»

Il secondo momento in cui si parla di loro è contestualmente alle Olimpiadi invernali di Torino del 2006, in occasione delle quali il deputato piemontese Raffaele Costa si rivolge per conto della Regione al governatore della Banca d’Italia Mario Draghi (Presidente del Consiglio dal 2021), chiedendogli di poterle esporre. Draghi è informato dalla procura della Repubblica che il sequestro giudiziario del ’73 non è più valido, ma risponde a Costa che prima di far spostare i gioielli, data la delicatezza della materia e la complessità del relativo quadro giuridico, è prima necessario promuovere un raccordo con il Ministero per i Beni culturali, oltre a individuare chi li avrebbe assicurati e a quale premio.

È il 30 novembre 2021: Sergio Orlandi, legale della famiglia Savoia, invia una lettera alla Banca d’Italia in cui chiede la restituzione dell’intero tesoro. La risposta degli avvocati della controparte, Marco di Pietropaolo e Olina Capolino, non tarda ad arrivare: “i gioielli sono custoditi fin dal 1946 presso la Banca d'Italia, che non può disporne senza un coordinamento con le Istituzioni della Repubblica coinvolte. La richiesta di restituzione avanzata non può pertanto essere accolta, tenuto conto delle responsabilità del depositario”. Un esito più che scontato. Il 25 gennaio dell’anno dopo il principe Vittorio Emanuele e le principesse Maria Pia, Maria Gabriella e Maria Beatrice, dunque l’intera prole di Umberto II, citano in giudizio la presidenza del Consiglio, il ministero dell’Economia e la Banca d’Italia. 

Ora, entrando nel vivo della questione: a cosa è dovuta la “complessità del relativo quadro giuridico” di cui parla Draghi? Perché non è così automatico stabilire chi sia colui cui i gioielli spettino “di diritto”, espressione che usano sia Einaudi che gli autori del verbale? 

Occorre premettere che in proposito la nostra Assemblea costituente non è stata affatto lacunosa: la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, contiene una norma che inquadra perfettamente la fattispecie concreta in analisi.

XIII disposizione transitoria e finale (1): i membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Per attribuire un senso a una norma occorre interpretarla, e a questa in particolare ben si adattano l’interpretazione letterale* e logica*, avvalendoci poi di un criterio storico*: 

(*) Criterio storico: la norma è reinserita nel contesto storico da cui trae origine, tenendo conto della disciplina esistente prima della sua entrata in vigore, delle ragioni che hanno determinato l’esigenza di modificazione della disciplina, delle finalità perseguite dal legislatore, dei lavori preparatori ecc. ecc.

Dispositivo dell'art. 12 Preleggi: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessone di esse (*), e dalla intenzione del legislatore (*). Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

1) avocare: v. tr. [dal lat. Avocare «chiamare altrove, distogliere», comp. Di a(b)- «via da» e vocare «chiamare»] (io àvoco, tu àvochi, ecc.). – 1. Assumere, prendere su di sé quanto è di competenza di altro ufficio subordinato: a. a sé una pratica, una facoltà; il sostituto procuratore generale ha avocato a sé l’inchiesta sulla fuga di notizie. 2. Attribuire, devolvere a sé stesso un bene (riferito allo stato): in caso di mancanza di eredi legittimi, lo stato avoca a sé l’eredità.

(Dizionario Treccani)

N.B. Il termine doveva nel 1948 avere un significato analogo: non si hanno notizie di significati divergenti; quindi, se anche esistano non devono essere stati tenuti in conto dall’Assemblea perché troppo obsoleti.

2) “degli”: il complemento di specificazione indica, anche nel linguaggio comune, la titolarità di un diritto di proprietà su un bene.

Dunque: lo Stato italiano confisca i beni immobili, mobili registrati e mobili di cui i Savoia sono proprietari.

Per quanto riguarda la nullità dei trasferimenti e delle costituzioni di diritti reali su questi beni dal 2 giugno 1946, fu proprio questa la radice delle controversie che emersero quando Umberto nel suo testamento lasciò al pontefice la Sacra Sindone, che nel frattempo si trovava dal 1578 nel duomo di Torino. Come poteva l’ex re porre in essere un atto di disposizione su un bene che non era più suo?

Bisogna chiedersi ora quali sono i beni che, prima della XIII disposizione, erano della Casa Reale. Ci viene in aiuto lo Statuto Albertino:

Art. 19: la dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Riprendendo l’interpretazione letterale e autentica:

dotazione s. f. [der. di dotare]. - 1. [rendita fissa assegnata a un istituto] ≈ appannaggio, assegnazione, dote. 2. [complesso di mezzi e materiali di cui dispone un organismo, un ente, ecc., per il suo funzionamento] ≈ attrezzatura, corredo, equipaggiamento. ▲ Locuz. prep.: in dotazione ≈ a disposizione, in uso. 3. (milit.) [materiale di cui è fornito un soldato o un reparto] ≈ armamento, equipaggiamento.

(Dizionario Treccani)

N.B. Il termine doveva avere nel 1848 lo stesso significato; lo attesta l’utilizzo nella stessa norma dell’espressione “avere l’uso”, che è essa stessa sinonimo di dotazione. Anche qui non si hanno prove di significati difformi, quindi se anche presenti non devono essere stati considerati dai ministri di Carlo Alberto perché di scarsa diffusione. 

Art. 20: oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Lo Statuto Albertino chiarisce un aspetto molto importante, quello di una suddivisione in due categorie. Da un lato esistono dei beni di cui la Corona fa uso in quanto Corona, dall’altro dei beni che rientrano nel patrimonio della dinastia Savoia solo perché della dinastia Savoia, esattamente al pari di quanto accade nelle famiglie di qualunque status sociale. 

Una legge promulgata da Vittorio Emanuele nel 1850, la Nº 1004, disciplina più dettagliatamente i beni in dotazione senza entrare in conflitto con la norma appena introdotta:



(La legge prevede poi un capo terzo, quarto, quinto e sesto, che però non hanno rilievo ai fini della vicenda giuridica).

Anche se i gioielli, per loro caratteristiche di struttura, già nello Statuto Albertino non potevano che essere riconducibili alla categoria dei beni mobili, qui vengono espressamente nominati: “la dotazione in beni mobili comprenderà le gioie, perle, pietre preziose” (art. 3). 

Il vero spessore sta però in un altro articolo, l’1: “la dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo Regno”. Significa che possono fare uso di quei beni nell’articolo 19 dello Statuto solo i Re in carica, e come è noto Umberto di Savoia smette di esserlo il 13 giugno del 1946. È lo stesso motivo per cui Maria José non li usa mai quando è Principessa di Piemonte, proprio perché non può usarli; nel mese in cui è Regina invece non vuole, i tempi e le circostanze non lo permettono. 

Per ricostruire tutti i tasselli rimane un’ultima, essenziale domanda da porsi. Come capire se i pezzi nel cofanetto della Banca d’Italia, uno più sontuoso dell’altro, fossero solo a disposizione dei Re (art. 19 e legge Nº 1004) o corrispondessero a tutti gli effetti a parte del patrimonio privato degli individui con quel cognome (art. 20)? L’attribuzione all’una o l’altra categoria potrebbe dare un forte contributo alla disputa giudiziaria: eppure se prima abbiamo trovato le risposte nel diritto, stavolta sono nella Storia

Quattro giorni dopo l’assassinio di re Umberto I la Regina Margherita scrive di suo pugno un elenco di gioielli, cui aggiunge questo biglietto d’accompagnamento: «I gioielli della Corona sono stati consegnate a sua Maestà Regina Elena, mia nuora, il giorno 2 agosto 1900, in Monza. Margherita». Sarà solo da quel momento che sorgerà il Tesoro dei Gioielli della Corona Savoia. Se prima i monili si trovavano nei cassetti di Margherita, che vi attingeva di frequente, ora ogniqualvolta che la Regina Elena vuole farne uso è necessaria da parte sua una richiesta formale scritta con ricevuta di avvenuta restituzione. 

Margherita decide però di non includere, e quindi continuare a riservarsi per uso personale, i gioielli meno appariscenti e quelli a cui è più intimamente legata: la sua leggendaria collana a numerosi fili di perle, tutti donati da Umberto, gli orecchini a goccia di sua madre, Elisabetta di Sassonia, anelli e braccialetti minori. Si tiene per sé una tiara fatta realizzare dal suocero Vittorio Emanuele II per le sue nozze, e un’altra in diamanti e tormalina rosa che la Regina Maria Teresa di Sardegna aveva regalato ad Elisabetta di Sassonia quando questa ne aveva sposato il figlio (nonché futuro padre di Margherita). Per il battesimo del nipote Umberto commissiona persino alla storica gioielleria Musy un nuovo diadema, di cui lei stessa procura diverse pietre e che paga, oltre che con denaro, consegnando alcuni pezzi ormai in disuso.

Ed è proprio qui che si chiude il cerchio. Perché quando Maria José e Umberto fanno i bagagli per partire alla volta del Portogallo, rispettivamente il 5 e il 13 giugno, questi altri gioielli ci sono, uno ad uno. Lo sappiamo perché, a differenza di quelli a via Nazionale, sono stati sfoggiati dalla belga e poi dalle tre figlie negli anni successivi a matrimoni e balli, e si trovano tutt’oggi nelle casseforti delle rispettive case. La lunghissima collana di 684 perle viene smontata e distribuita tra più sorelle e nipoti.

Si può quindi accennare una conclusione al “complesso quadro giuridico” di Draghi che ha dato lo spunto iniziale a questa riflessione. Quando i Savoia dicono “quei gioielli sono nostri e, in quanto beni personali, abbiamo diritto a riaverli", sbagliano. Ci sono dei gioielli che gli appartengono, ma sono quelli che Margherita consapevolmente escluse dal gruppo che invece avrebbe costituito il Tesoro dei Gioielli della Corona. Gli stessi che vennero portati via senza particolari remore, proprio perché privi di altrettanta ufficialità. L’accesso a questi pezzi infatti era libero, quello al Tesoro no. Altrimenti, perché Umberto non avrebbe imbarcato anche quello sull’aereo? In termini puramente logistici e fisici, ne sarebbe stato in grado: non bisogna dimenticare che a portare il cofanetto da Einaudi era stato il ministro della Casa Reale, e non qualcuno che faceva gli interessi della nascente Repubblica. Umberto evitò di farlo perché sarebbe stato senz’altro accusato come colui che sottraeva allo Stato italiano beni che allo Stato spettavano, e non volle generare nell’opinione pubblica ulteriore avversione verso lui e la sua famiglia. E’ la stessa ragione per cui, nel momento in cui ricevette Einaudi, non disse di voler lasciare il forziere alla Banca d’Italia affinché venisse poi consegnato a lui e sua moglie (opzione che, se fosse dipeso solo da lui, avrebbe senz’altro preferito), ma specificò diplomaticamente, come già detto, “per essere consegnato poi a chi di diritto”. In caso contrario avrebbe alzato tra lui e gli Italiani l’ennesimo muro. A conferma di quanto asserito prima, negli anni in cui circolano le prime foto di Maria José in esilio con la tiara fatta realizzare da Margherita nella vecchiaia nessuno si sogna di fare un’accusa analoga a quella già citata, perché non ha una base di verità: la tiara è parte delle sostanze dei Savoia. È proprio questa la fattispecie dell’art. 20 dello Statuto Albertino.

È esclusivamente il Tesoro della Corona a essere stato in dotazione (art. 19), e sempre e solo il Tesoro della Corona a rimanere in godimento per la sola durata del regno del Savoia in carica (disposizione N. 1º004, 1850). Perciò è il solo, tra i beni mobili, a venire confiscato con la XIII disposizione transitoria e finale della nostra Carta costituzionale. La richiesta di restituzione deve quindi essere respinta.

Il principale argomento di Sergio Ramelli è che la Banca d’Italia fosse “mera depositaria”. Se i gioielli avessero fatto parte del patrimonio personale di Umberto allora sì, la Banca avrebbe agito in quelle vesti. Ma sarebbe stato così se Margherita avesse semplicemente donato le sue gioie ad Elena quando era ancora in vita, o ancora gliele avesse lasciate usare per poi legarle al figlio nel proprio testamento: tutto questo senza istituire un complesso di preziosi con forte base nazionale, che vincola la sua appartenenza a una famiglia per il fatto che questa regni: come se il potere ne rappresentasse una condizione necessaria.

Forse queste considerazioni suscitano più domande che risposte, e senz’altro questo mio tentativo di dare una risposta univoca a un tema così grande potrebbe riservare imprecisioni di carattere procedurale e argomentativo. La prossima udienza è fissata per il 2 ottobre di quest’anno, ma il destino della controversia è in ogni caso quello di protrarsi ancora a lungo. Una controversia in cui non sono in gioco solo gli interessi delle parti, ma anche una certa interpretazione della Storia, fino a che punto nel ’46 i Savoia furono pregiudicati e lesi nei loro diritti. Una controversia che dovrà essere decisa dall’autorità giudiziaria tenendo fuori dalle mura del tribunale qualunque giudizio morale sulle colpe e le responsabilità dei Savoia relative all’avvento del fascismo prima e all’entrata in guerra poi. Non si parla di non far ricadere su un’intera dinastia gli errori commessi da un singolo uomo che ne ha fatto parte, Vittorio Emanuele III, ma di fare un passo ancora ulteriore: tenere in conto solo quanto la legge dice. Vedremo. Vedremo se così sarà fatto.



Tommaso Vitiello



(1) L’articolo 1 della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n.1 ("Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione", Gazz. Uff. n.252 del 26 ottobre 2002) stabilisce che: "i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".