La nuova tutela normativa del patrimonio culturale: La Convenzione di Nicosia e le novità della Riforma in Italia, tra responsabilità penale e amministrativa



I beni culturali rappresentano un bene giuridico che il legislatore ha ultimamente ripreso in considerazione allo scopo di assicurarne una tutela più stringente, tenendo conto della pluralità di rischi a cui sono sempre più esposti. L'Italia stessa, in qualità di custode di un ricco patrimonio artistico e archeologico, rappresenta un punto di riferimento culturale a livello internazionale, anche grazie alla sua posizione di leadership nella lista UNESCO per il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità. Tuttavia, dietro a tale reputazione, sorgono sfide significative, tra furti, saccheggi, commercio illecito ed esportazione di beni culturali, oltre a frequenti atti di vandalismo che minacciano il nostro patrimonio. In risposta a queste minacce, la legislazione italiana ha gradualmente introdotto specifiche misure di protezione per preservare tale eredità, vitale anche per le future generazioni: tale impegno riflette una crescente consapevolezza dell'importanza di salvaguardare il nostro patrimonio culturale e garantire ai cittadini il diritto di fruirne, anche in ossequio ai nuovi obblighi internazionali che vari paesi, tra cui l’Italia, hanno recentemente stabilito con la Convenzione di Nicosia del 2017.

La Convenzione di Nicosia


La Convenzione del Consiglio d'Europa sulle violazioni relative ai beni culturali è un trattato internazionale sottoscritto per la prima volta nel 2017 a Nicosia, a Cipro, con l'obiettivo di contrastare il traffico illecito di beni culturali che coinvolge in primis Stati come l'Italia e la Grecia e ha altresì un notevole impatto sia dal punto di vista economico sia con riguardo al danno arrecato a tali beni. La Convenzione sostituirà la precedente Convenzione di Delfi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

La nuova Convenzione è il risultato di un lavoro preparatorio svolto formalmente in seno al Consiglio d'Europa ma attraverso la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) e l'UNESCO. Aperta alla firma di tutti gli Stati del mondo, attualmente sottoscritta da 13 Stati e ratificata da 6 (Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Ungheria, Messico), la Convenzione è altresì finalizzata a promuovere la cooperazione nazionale (tra i vari organi di vigilanza) e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse violazioni da punire, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni ottenuti con tali modalità. Il testo convenzionale cita inoltre la distruzione e il danneggiamento intenzionale dei beni culturali quali ulteriori violazioni del patrimonio artistico, e ciò assume particolare rilievo con riguardo ai recenti fenomeni di danneggiamento di opere d’arte e monumenti, “commissionati” da numerose organizzazioni di attivisti per l’ambiente, quali segno di protesta e tentativo di sensibilizzazione della pubblica opinione.

Va tuttavia sottolineato che la Convenzione è stata ratificata da pochissimi Stati, nessuna superpotenza vi ha aderito (forse anche a causa di una scarsa sensibilità dei relativi legislatori verso la tematica della tutela dei beni culturali, si pensi al Messico che al contrario si è mostrato particolarmente vicino a tali questioni data la vastità del patrimonio storico di cui è ora custode) e ciò genera dubbi circa l’effettivo impatto che possa avere nella lotta ai suddetti crimini, soprattutto alla luce del carattere internazionale che le attività illecite relative ai beni culturali tendono ad assumere e che appunto richiede una più solida e stretta collaborazione tra tutte le autorità statali.

L’impatto della Convenzione in Italia: il nuovo Titolo VIII-bis del Codice penale e la nuova disciplina della responsabilità amministrativa degli enti

Ciononostante resta fermo che la sottoscrizione e la ratifica ( con Legge 21 gennaio 2022, n. 6) del trattato da parte dello Stato Italiano ha dato un notevole impulso al potere esecutivo e legislativo per un’operazione di ridefinizione dell’assetto normativo relativo alla tutela del patrimonio culturale, sostanziatasi nella riforma legislativa rappresentata dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 (entrata in vigore il 23 marzo 2022) recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Essa ha infatti principalmente apportato significative modifiche al Codice penale e alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, in conformità agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione stessa, sottolineando l’impegno dell’Italia nel prevenire e contrastare la distruzione e lo sfruttamento illecito dei beni culturali.

A) La Riforma del Codice penale e l’introduzione dei nuovi “reati contro il patrimonio culturale”


Tornando al quadro normativo, anzitutto è rilevante osservare che le disposizioni penali in materia di tutela dei beni culturali erano principalmente contenute nel D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, conosciuto anche come Codice dei beni culturali, ma la Riforma si è proposta di ridefinire l’assetto normativo e riassegnare organicità al sistema: infatti, come spiega il relativo Ministero, la recente e già citata Legge n. 22 del 9 marzo 2022 ha da un lato organicamente collocato all'interno del codice penale, nel nuovo Titolo VIII-bis dedicato ai Delitti contro il patrimonio culturale (artt. 518-bis e ss.), tutti i reati precedentemente previsti dal Codice dei beni culturali mentre dall'altro ha previsto una serie di "nuove" fattispecie di reato, nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. 

In buona sostanza la riforma punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l’appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l’autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali: introduce infatti nuovi delitti, tra i quali il furto di beni culturali; l'appropriazione indebita di beni culturali; la ricettazione di beni culturali; il riciclaggio di beni culturali; l'illecita detenzione di beni culturali; l'illecita alienazione di beni culturali; l'illecita esportazione di beni culturali; il danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; la devastazione e saccheggio di beni culturali; la contraffazione di opere d’arte e infine il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, punendo chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità per gli ufficiali di polizia Giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, di svolgere attività sotto copertura per contrastare il traffico illecito delle opere d’arte.

Oltre alla previsione di specifiche fattispecie di reato, la nuova legge prevede altresì: una circostanza aggravante (pena aumentata da un terzo alla metà) da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità; due circostanze attenuanti, rispettivamente quando uno dei reati contro il patrimonio culturale cagioni un evento, un danno o comporti un lucro di speciale tenuità (pena diminuita di un terzo), oppure sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto (pena diminuita da un terzo a due terzi); per completezza, la Riforma introduce anche una causa di non punibilità relativa al reato di contraffazione di opere d’arte, quando vi sia espressa indicazione della non autenticità dell’opera, e aggiunge ipotesi allargate in cui è consentito di procedere alla confisca. Questi interventi sono giustificati da una prospettiva di elevazione gerarchica del bene culturale e della sua tutela al di sopra dei beni di proprietà privata, in ciò creando un distacco dalle precedenti previsioni normative.

Osservazioni


La Riforma ha anzitutto avuto una risonanza ancora maggiore a fronte del parallelo susseguirsi di diversi episodi di vandalismo contro opere d’arte o luoghi d’interesse, portati avanti in segno di protesta da associazioni ambientalistiche come ad esempio Ultima Generazione, tra i quali è possibile ricordare l’imbrattamento della statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo a Milano, nonché l’imbrattamento di una facciata di Palazzo Madama a Roma (sede del Senato), e ancora quello della Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, sempre a Roma, tutti nel 2023: ad essi si aggiungono i vari “scandali” scaturiti dai social a seguito di notizie, divenute virali nel web, relative a turisti che, noncuranti del prezzo inestimabile di certi siti, si sono resi protagonisti di condotte quali l’incisione di dediche sulle pareti del Colosseo o la marcia in monopattino sui gradini della scalinata di Trinità dei Monti, ancora una volta a Roma. Tali eventi, nonostante i primi abbiano profondamente diviso l’opinione pubblica, hanno comunque risvegliato la coscienza comune circa la necessità di preservare e custodire il patrimonio artistico e paesaggistico, anche attuando misure più stringenti.





Sebbene la macchina giudiziaria si sia appena attivata per il giudizio degli autori di tali fatti, le questioni emerse sono arrivate a toccare anche i vertici dello Stato, dove il Governo attualmente in carica ha sentito di dover mostrare segnali decisi di reazione: con le modifiche al Decreto Legge n.14 del 20 febbraio 2017 e all'articolo 635 del Codice penale è stato infatti previsto il divieto per chi ha riportato una o più denunce o è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per vandalismo o danneggiamento volontario di beni culturali tutelati, per un minino di sei mesi ad un massimo di un anno, di avvicinarsi ad una distanza inferiore a 10 metri agli edifici sottoposti a tutela. In caso di trasgressione, può essere comminata una multa che va dai 500 ai 1.000 euro. 

Oltre al disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri, dall’inizio della legislatura vari parlamentari, prevalentemente della maggioranza, hanno presentato proposte di legge per inasprire ulteriormente le sanzioni contro chi imbratta opere d’arte o monumenti. Per esempio, la Lega ha recentemente presentato due progetti di legge, uno alla Camera e uno al Senato, per punire con la reclusione fino a un anno e con una multa fino a 1.500 euro chi imbratta le teche che proteggono i quadri nei musei. Inoltre, ancora più recentemente, il 18 gennaio 2024, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge proposto dal governo (più precisamente dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano) recante Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, entrato in vigore con la Legge 22 gennaio 2024 n. 6.: secondo tale normativa, coloro che danneggiano, disperdono, rovinano o rendono parzialmente o completamente inutilizzabili beni culturali o paesaggistici, sia di propria che di altrui proprietà, sono passibili di una sanzione amministrativa compresa tra i 20.000 e i 60.000 euro. Inoltre, sono previste multe che vanno dai 10.000 ai 40.000 euro per chi altera o deturpa beni culturali compromettendo la loro conservazione o integrità, o li utilizza in modo incompatibile con il loro valore storico o artistico. I proventi delle multe verranno riassegnati al Ministero della Cultura affinché vengano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni lesi. Le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative relative a questi reati sono definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro della Cultura. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore avrà facoltà di pagare la relativa sanzione in misura ridotta. Ciononostante, stando alla lettera del nuovo provvedimento, l’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

Va segnalato che, dopo l'entrata in vigore della Riforma, sembrerebbero essersi registrati risultati positivi che dimostrerebbero l'efficacia delle nuove misure. Grazie a tali disposizioni, infatti, secondo quanto riferito dal Generale Francesco Gargaro, comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, in occasione di un convegno di studi dal titolo “Il nuovo assetto della tutela penale del patrimonio culturale: la responsabilità individuale e dell’ente”, tenutosi di recente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, sarebbero stati recuperati migliaia di beni culturali: solo nel 2023, oltre 1.000 opere sono tornate in Italia. Tra i reperti di valore rimpatriati figurano la testa in marmo dell'Imperatore Settimo Severo (nell’immagine sotto, e valutata oltre mezzo milione di dollari), sottratta all'Italia nel novembre del 1985, localizzata in asta da Christie's a New York e poi rimpatriata nel giugno 2022 (ora è in esposizione al Museo archeologico dell’antica Capua, vicino Napoli), e uno dei due esemplari di lettera con la quale, nel 1493, Cristoforo Colombo annunciò alla Casa reale spagnola la scoperta del Nuovo Mondo, trafugata prima del 1988 dalla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e confiscata dalla Procura di Filadelfia per essere restituita allo Stato italiano nel luglio 2023 (in basso a destra, l’altro esemplare è invece stato venduto nello stesso anno in asta da Christie’s per una cifra che tocca quasi i 4 milioni di dollari, tanto per dare evidenza del valore approssimativamente riconosciuto dal mercato a tali beni). Questi successi nonsolo evidenziano l'efficacia delle misure adottate, ma sottolineano anche l'importanza cruciale di una costante collaborazione internazionale nella lotta contro il traffico illegale dei beni culturali. La protezione del patrimonio culturale, infatti, richiede non solo interventi repressivi, ma anche una strategia ampia ed articolata di prevenzione: è necessario, perciò, affrontare le sfide criminali non solo adottando sanzioni per i reati commessi, ma anche con azioni preventive mirate, come l’educazione, la sensibilizzazione e la cooperazione tra le istituzioni pubbliche e private




Ad ogni modo, prima che si possa manifestare appieno l’impatto positivo della Riforma, è essenziale sottolineare l'importanza di una specializzazione della magistratura, sia come ufficio del Pubblico Ministero sia come ente giudicante: non a caso il rischio che si profila è quello di affidare il risultato dei procedimenti esclusivamente alle valutazioni di consulenti tecnici o periti, relegando il giudice a un ruolo di secondo piano. Inoltre, al di là della lettera della nuova legge, occorrerebbe affrontare il tema di una riforma in senso più ampio (non solo teorico ma anche applicativo), ispirata a una maggiore centralizzazione delle indagini,considerando la peculiare natura dei soggetti che solitamente commettono questo tipo di reati, raramente riconducibili al classico stereotipo del “ladro comune” ma anzi più spesso coperti da organizzazioni criminali fittamente strutturate (spesso a livello internazionale), la cui individuazione e il cui contrasto richiedono competenza e interventi flessibili di vasta portata.

È infine evidente che per valutare l'efficacia della riforma sarà necessario attendere: ad esempio, il nuovo reato di riciclaggio di beni culturali, così rubricato all'art. 518 sexies c.p., non ha ancora trovato applicazione.


B) La responsabilità amministrativa dell’ente per reati contro il patrimonio culturale


Dall’altro lato, le modifiche normative apportate dalla Riforma hanno interessato anche la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, originariamente prevista dal D.lgs. n. 231/2001, andando a estendere il novero dei reati presupposto (reati che devono essere integrati affinché possano sorgere profili di responsabilità in capo a un ente). Come noto, l’illecito amministrativo dipendente da reato che può essere contestato ad un ente ha natura complessa, costituita dall’esistenza di un reato presupposto, dall’esistenza di un interesse o vantaggio per l’ente stesso e la commissione del reato presupposto da parte di un soggetto apicale o organico dell’ente.

Con la Riforma hanno, in particolare, fatto ingresso due nuovi illeciti amministrativi dipendenti da reato: i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) e il riciclaggio di beni culturali e devastazione saccheggio dei beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies). Il primo estende alle persone giuridiche che operano all’interno del “mercato dell’arte” la responsabilità, finora soltanto personale in capo alla persona fisica, in caso di commissione dei seguenti delitti: il furto di beni culturali (518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); la violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); l’importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); l’uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); danneggiamento di beni culturali (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Il secondo articolo (art. 25-duodevicies c.p.) invece, quasi in via residuale, ha riconosciuto come particolarmente grave la responsabilità delle persone giuridiche in caso di riciclaggio di beni culturali (518-sexies c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies c.p.).

L’estensione dell’elenco dei reati presupposto ha implicazioni significative per gli enti coinvolti nella gestione e circolazione dei beni culturali, come musei, case d’asta e archivi d’artista, oltre che per gli enti che, pur non operando principalmente nel settore artistico, possiedono beni culturali o cose di interesse culturale o svolgono la loro attività in immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza o in contesti rilevanti dal punto di vista ambientale o paesaggistico.

Nel caso di condanna per i delitti elencati dall’articolo 25-septiesdecies D.lgs.231/2001, la nuova disposizione prevede poi che siano applicate all’ente per una durata non superiore a due anni le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 D.lgs. 231/2001, che potrebbero addirittura a paralizzare l’attività dell’operatore del settore dell’arte. In particolare, l’art. 9 comma 2 specifica che 

le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In caso di delitto di cui all'articolo 25-duodevicies, invece, è prevista l’applicazione della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 co. 3.

Le case d’asta e gli operatori del settore gestiscono quotidianamente le diverse attività che il legislatore ha deciso di affrontare anche secondo tali profili di responsabilità e non più solo personale. Si pensi alla responsabilità dell’ente per il reato di violazione in materia di alienazione di beni culturali e di importazione o esportazione illecita di beni culturali nella circolazione internazionale delle opere d’arte, sia in entrata sia in uscita dal nostro Paese, tanto verso Paesi comunitari che extra UE, o in caso di vendita dei beni culturali.

Osservazioni


Alla luce delle nuove norme introdotte, tutti gli operatori professionali del settore dell’arte costituiti in società di capitali o enti, società o associazioni forniti di personalità giuridica si trovano adesso di fronte a due ulteriori e necessari adempimenti: in primo luogo è necessario procedere, stando alla lettera del D.lgs. 231/2001, ad un aggiornamento dei modelli preventivi di organizzazione e di gestione, già adottati includendo lo specifico rischio correlato ai reati contro il patrimonio culturale, con l’individuazione di un protocollo di controllo e di vigilanza sulla relativa osservanza all’interno dell’ente, sensibilizzando i ruoli e le funzioni aziendali gestori di aree sensibili. Infatti, per poter beneficiare dell’esimente (causa di esclusione della responsabilità di un ente) di cui all’art. 6 del D.lgs. 231/2001, gli enti che dispongono di patrimoni artistico-culturali devono dotarsi di adeguate e idonee procedure finalizzate a prevenire la commissione, al loro interno e nel loro interesse o vantaggio, dei nuovi reati contro il patrimonio culturale. È evidente che, dunque, se questa attività di aggiornamento del Modello organizzativo chiama in causa quegli enti che hanno il bene culturale come oggetto centrale della propria attività (musei, case d’asta, archivi storici, ecc.) a ben vedere anche altri enti potrebbero necessitare di aggiornare il loro modello per prevenire atti criminosi contro il patrimonio culturale che potrebbero danneggiare l'ente stesso. Questo è particolarmente rilevante per le società che possiedono beni culturali nel loro patrimonio, come banche e compagnie assicurative, o che operano in edifici soggetti a norme di tutela.

In secondo luogo, l’estensione della responsabilità delle persone giuridiche ai delitti contro il patrimonio artistico rende imprescindibile l’esigenza di tracciabilità dell’opera d’arte. Le case d’asta, così come le gallerie non possono pertanto esimersi dalla più rigorosa Due Diligence legale che dovrà accertare oltre che l’autenticità, anche l’effettiva proprietà e la provenienza dei beni che vengono destinati alla vendita in Italia e all’estero. Un’operazione di Due Diligence legale accurata implica un'analisi dettagliata della storia dell'opera d'arte, compresi tutti i trasferimenti di proprietà fino al suo attuale possessore dichiarato, che potrebbe volerla vendere attraverso una casa d'aste. Il gallerista che riceve l'opera in deposito o la casa d'aste incaricata della vendita devono raccogliere tutte le informazioni necessarie per verificare che il bene non sia stato ottenuto illegalmente (ad esempio, attraverso ricettazione, contraffazione o esportazione illegale) e che il venditore sia effettivamente il legittimo proprietario. Mettere all'asta un'opera d'arte senza certezze sulla sua provenienza legale espone la casa d'aste al rischio di coinvolgimento in un'indagine penale, ora estesa oltre i casi di ricettazione a violazioni riguardanti l'alienazione o l'esportazione illegale di beni culturali. Inoltre, potrebbe verificarsi il caso in cui un bene, pur avendo documentazione di libera circolazione o licenza di esportazione, appartenga a un proprietario diverso da quello che si presenta come tale alla casa d'aste. La recente riforma ha infatti introdotto nuovi reati, tra cui la falsificazione di documenti relativi a beni culturali (art 518-octies c.p.), punendo chiunque falsifichi o alteri documenti riguardanti beni culturali per far apparire legale la loro provenienza. Se si scopre che il proprietario è un ente pubblico (Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, enti e altri istituti pubblici), l'uscita dal paese e la vendita del bene potrebbero essere vietate stando alla lettera del codice e potrebbero essere sollevate accuse anche contro la casa d'aste, con possibili sanzioni e ripercussioni sulla reputazione. Una Due Diligence completa e approfondita sulla autenticità e la provenienza dell'opera d'arte è dunque cruciale per evitare responsabilità legali e sanzioni amministrative, nonché per garantire il successo dell'operazione.

Autore: Gabriele Trotta.


Bibliografia

Fonti normative:
  • Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.
  • Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  • Legge 9 marzo 2022, n. 22.
  • Decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14.
  • Legge 22 gennaio 2024, n. 6.

Siti web e altri documenti: 
  • Studio legale Effeffe & Partners:” Case d’asta, gallerie: due diligence legale del bene artistico e responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 per reati contro il patrimonio culturale. 
  • Il Giornale: “Sulla statua in piazza Duomo la vernice non va via.”
  • Pagella politica: “Che cosa rischia chi imbratta un’opera d’arte o un monumento.”
  • Ministero della cultura:” Testa in marmo dell’imperatore Settimio Severo recuperata a New York, ora in esposizione al Museo archeologico dell'antica Capua.”
  • Finestre sull’arte.it: “Il DDL ecovandali è legge: sanzioni da 10 a 60mila euro per chi imbratta o distrugge beni culturali.”
  • Collezione da Tiffany.it: “Il nuovo assetto della tutela penale del patrimonio culturale: la responsabilità individuale e dell’ente. Recensioni e riflessioni a margine del recente convegno presso l’Università Cattolica di Milano.”