La tutela multilivello al commercio illegale dell’avorio

Poche materie prime hanno esercitato nei millenni lo stesso monopolio dell’avorio, che con le sue superfici lisce e i toni color crema è rimasto indice di elevatura sociale dalle prime tribù primitive fino alle sfavillanti metropoli del secolo scorso. In un mondo prima della globalizzazione ben più frammentato, dove Oriente e Occidente vedono la manifestazione del lusso declinarsi in modi talvolta diametralmente opposti, la richiesta di zanne di elefante rimane elemento comune per la molteplicità di oggetti che se ne possono ricavare: statuette votive, coperchi, cofanetti, crocifissi, cornici di specchi o quadri, rosari, utensili e suppellettili di ogni forma e uso. In Europa i primi pianoforti hanno i tasti dello stesso materiale, e così i dentelli dei pettini delle signore o le stecche dei loro ventagli: in Danimarca l’intaglio dell’avorio viene considerato tra i passatempi più fini cui possa dedicarsi una dama, e tutt’oggi al castello di Rosenborg se ne conservano esemplari industriosamente lavorati. I casi più rari sono quelli che lo rendono protagonista di opere macroscropiche quali le statue crisoelefantine di Zeus a Olimpia e di Atena Parthenos nel Partenone, entrambe ad opera di Fidia e alte circa 13 metri. In epoca medievale il raggio si estende ai troni civili ed episcopali (le cosiddette “cattedre”), fino ad alcuni grandiosi cicli narrativi come le 67 tavolette conservate a Salerno.


Avorio Barberini 


Le ragioni alla base di questo successo non sono in realtà di difficile intuizione. Innanzitutto, le sue proprietà lo rendono insostituibile: all’apparenza è opaco e resistente, ma poi risulta sorprendentemente morbido da incidere per il tessuto connettivo che lo riveste, una struttura elastica denominata dentina. L’avoriolina, nata alla fine del ‘600 come prodotto sostitutivo dell’originale, si ottiene tramite una mistura di polvere di osso e corno che unita a scarti di avorio viene poi colata in degli stampi; eppure alcune differenze rimangono insormontabili, e agli antiquari è nota un’ampia gamma di espedienti per farle emergere. La seconda causa è riconducibile alla sua reperibilità, abbastanza limitata da renderlo esclusivo ma non al punto da addirittura scongiurarne la ricerca. E’ un materiale ancora più raro di quelli che si celano nelle cave o nelle miniere, perché consiste in delle specifiche ossa, solo di certe specie animali e in altrettanto selezionate aree del globo. L’avorio di elefante sopra citato è ampiamente il più apprezzato, e quello africano prevale quasi sempre sull’asiatico: in scala discendente si susseguono poi il narvalo (nel Medioevo scambiato per il corno del leggendario “liocorno”, o unicorno), il rinoceronte, l’ippopotamo ed infine il tricheco e il leone marino, entrambi all’ultimo gradino. 


Il narvalo nelle acque del Mar Glaciale Artico


Si è così sviluppato nei secoli un bracconaggio sempre più fitto, anche dovuto all’addensarsi dei rapporti commerciali tra continenti e il perfezionamento delle tecniche di abbattimento degli animali. Nell’Ottocento i principali consumatori sono gli Stati Uniti e la relativa classe dirigente, primato di cui è responsabile una categoria ben definita all’interno del settore industriale. Se infatti le pedine degli scacchi e le tessere del domino possono realizzarsi anche in legno colorato, la produzione di palle da biliardo non riesce a trovare in sostituzione delle alternative più economiche. Da un singolo dente si ricavano sfere di numero esiguo (tra le otto e le dieci), e questo è dovuto al fatto che per ottenere delle superfici perfette si possa utilizzare esclusivamente il materiale interno, il solo senza screpolature. La ditta Phelan e Collander, con sede ad Albany, Stato di New York, nel 1863 arriva a bandire un premio da 10.000$ per chiunque riesca nell’impresa: contro ogni aspettativa la lauta ricompensa cattura l’attenzione non di un chimico, bensì di un tipografo di nome John Wesley. I suoi studi (aventi ad oggetto le plastiche finora usate come pellicole cinematografiche) in pochi anni portano all’entrata in commercio di alcune soluzioni in celluloide, un composto a base di nitrocellulosa che ha come unico svantaggio quello di ricordare, una volta colpito dalle stecche nelle varie fasi del gioco, lo stesso rumore dei colpi di pistola. I danni, ad ogni modo, vengono limitati in minima parte: novant’anni dopo la medesima nazione consuma comunque circa 200 tonnellate di “oro bianco”, con la conseguente uccisione di 30.000 elefanti all’anno e uno ogni venti minuti (secondo le statistiche del più recente WWF). 


Negli anni ’70, però, sorge timidamente l’ambientalismo di massa. Quelle che un tempo erano associazioni di pura valenza culturale, o poco più, ora acquistano l’ambizione di assumere un peso decisionale nelle politiche nazionali e internazionali. Capiscono che l’unico modo per ottenere dei risultati è scuotere le coscienze di cittadini da tutto il mondo, rendere la loro battaglia individuale una battaglia dell’intera collettività. La sensibilizzazione dell’opinione comune, lenta ma imperterrita, porta per la prima volta uomini e donne a riconsiderare la loro gerarchia di priorità e a distinguere ciò di cui realmente non possono fare a meno (anche a costo di “ferire” l’ambiente) da quelle pure e semplici vanità che hanno rappresentato per secoli nient’altro che esibizione e vezzo. 


Sotto la spinta di quest’onda avvengono i primissimi tentativi del diritto di arginare il fenomeno del bracconaggio. Nel 1973 il Kenya emana una legge che vieta ufficialmente la caccia agli elefanti, senza mettere in discussione il commercio delle zanne fino a quel momento già estratte. Se la mente umana e le sue debolezze vengono entrambe viste con occhio disincantato, le implicazioni sociali di questa nuova disciplina non lasciano sorpresi: legalmente (e allo scoperto) si svolge la circolazione di quello stesso avorio che è stato invece illegalmente tratto pochi giorni o settimane prima. L’apparato statale può esercitare sullo sterminato territorio della savana un controllo ancora minore di quello di adesso, ma il vero motivo sembra più essere un altro. Finché esiste il mercato di un determinato prodotto esiste anche la realistica prospettiva di ottenere da questo un certo guadagno, e da qui l’eventualità che i modi per procurarselo spazino dagli ammessi ai non ammessi; a maggior ragione quando poi non c’è alcuna forma di verifica sulla datazione dell’oggetto delle transizioni (“pre” o “post” ‘73).


Il clima rimane di stasi fino al 1989. Richard Leakey, paleoantropologo e conservazionista al vertice del dipartimento per la gestione e la conservazione della fauna selvatica, fa una scelta che ha lo scopo di validare quella normativa finora rimasta carta stampata, riempirla di contenuto, darle ancora più significato. 12 tonnellate dell’avorio al momento confiscato vengono legate e accatastate tutte insieme per venir bruciate il giorno del 18 luglio, in un maestoso falò le cui foto fanno la loro comparsa sui giornali di tutto il mondo. Il messaggio sociale è chiaro e graffiante, rivolto in prima istanza a quegli stati compratori che fingono di ignorarne il punto cardine: l’inutilità del sacrificio. 


La risonanza mediatica dell’iniziativa è tale da indurre il Governo a riproporla altre 33 volte, attribuendogli sempre la qualifica di strumento educativo e mai di mera “soluzione al problema”. L’ultimo evento risale al 2016 e si svolge al Nairobi National Park in presenza della popolazione locale e circa 1000 ospiti, tra cui alcune figure al vertice di “Stop Ivory” e “Save the Elephants”. Anche le associazioni “Africa Wildlife Foundation” e “Kenya Wildlife Service” (con i medesimi principi ispiratori ma un bacino di interesse più ampio) hanno i propri rappresentanti, e sono quelle che più rimangono colpite dalle proporzioni del tutto inattese: 100 tonnellate contro le 12 originarie, e di riflesso tra i 6 e i 7mila elefanti uccisi, in aggiunta a una più ridotta quantità di corni di rinoceronte finora rimasti generalmente esclusi. 


30 aprile 2016, 12:55


Sul piano strettamente giuridico, nel frattempo, le pene in tema subiscono un generale inasprimento. Dal 2013 infatti entra in vigore la “legge sulla tutela della fauna selvatica”, che per il reato di bracconaggio entro i confini nazionali del Kenya prevede la pena detentiva dell’ergastolo o sanzioni pecuniarie fino a 200mila dollari. Gli effetti sono quelli sperati, e in costante miglioramento: nel 2016 per esempio si registrano le uccisioni di 96 elefanti e 14 rinoceronti, nel 2017 i numeri sono rispettivamente 60 e 9. Dati che lasciano tuttavia ancora insoddisfatto il Ministro per il turismo e la fauna selvatica Najib Balala, che un anno dopo vuole portare sotto l’attenzione del dibattito parlamentare l’eventualità di introdurre la pena di morte. Da lui reputata un deterrente più efficace, questa in realtà è già vigente in altre fattispecie di reato, ma l’ultima esecuzione risale comunque al 1987.


Dal sistema finora preso in analisi emergono una coerenza interna e uno spirito comune che non vanno dati per garantiti anche altrove. Ogni società riflette una piramide di valori unica, e altrettanto diversi sono i pesi che ciascun ordinamento giuridico attribuisce alle proprie esigenze socio-economiche. Ad oggi esistono infatti molti più esempi antistorici che virtuosi, come il Mozambico e la Repubblica Democratica del Congo: qui negli ultimi 10 anni la sparizione degli elefanti è arrivata al 60/70%, una perdita analoga a quella di rinoceronti in Zimbawe.


Il caso più clamoroso e anacronistico rimane quello della Tanzania. Al ben più innocuo safari, infatti, il paese affianca un turismo di caccia legalmente autorizzato per chiunque dall’1 luglio al 31 marzo voglia abbattere le specie locali senza rinunciare alle comodità moderne e ai mezzi più all’avanguardia forniti dall’industria bellica. Le leggi nazionali fissano quote da 10, 16 o 21 giorni, con costi variabili in base al prestigio e la notorietà dell’animale: agli elefanti si sommano bufali, antilopi, leopardi e persino leoni. L’abbattimento degli ultimi due, a titolo di esempio, ha un costo che si aggira intorno ai 37 e 48mila dollari, con alle spalle 21 e 16 giorni di caccia. E’ specificato che le somme richieste non coprano mai le eventuali spese aggiuntive: dall’arrivo sul posto agli hotel di lusso, dagli ulteriori animali usati come esche fino all’imbalsamazione di quelli uccisi. Il cacciatore esercita infatti sui resti della preda un diritto di proprietà a tutti gli effetti, che lo legittima a goderne e disporne come meglio crede. L’asportazione fisica dell’avorio, tramite l’utilizzo di lame seghettate e spesso sui cadaveri ancora agonizzanti, rientra tra le possibilità con cui si può esercitare questo diritto. Solitamente al ritorno i cacciatori lo portano con sé nelle vesti di trofeo di caccia, ma hanno anche la possibilità di venderlo a grossisti locali, che a loro volta cercheranno di trarne un profitto. Clamoroso è l’episodio di Yang Feng Gian, “la Regina dell’Avorio”, trovata in possesso di 350 zanne subito confiscate e per questo arrestata e processata a Dar es Salaam.


Nel 2011 una nuova regolamentazione ridisegna il territorio finora adibito alla caccia frazionandolo in 156 blocchi, a loro volta divisi in 5 categorie. Lo scopo è quello di aumentare le aree disponibili, anche a costo di ridurle nelle singole estensioni, per permettere lo svolgimento di un maggior numero di cacce nella stessa giornata ed aumentare così ulteriormente le entrate. Le introduzioni di quote e blocchi non vanno concepite come interventi normativi autonomi, ciascuno con la propria ratio, ma piuttosto come i due pilastri di una strategia unitaria da parte di chi è al potere. L’intera legislazione è posta dai partiti che l’hanno promossa come una politica volta a massimizzare il “capitale naturale dello Stato”, per combattere le gravose condizioni in cui versano le sue casse. L’incremento degli introiti è del 22% a soli 3 anni dall’entrata in vigore, una percentuale notevole malgrado i tempi brevi in cui è registrata. Nonostante il verso contrario tra i due orientamenti politici, finora più volte ribadito, tramite l’approvazione delle disposizioni entrambi i governi in carica raggiungono i loro propositi: di carattere ambientale in Kenya, meramente economici in Tanzania. 


 

 Parco nazionale del Serengeti


Indugiando sul diritto interno per qualche altra riga, i primi tentativi di riforma in Occidente avvengono da quello stessa nazione che per le circostanze sopra espresse sembrava più di tutte averne bisogno. Sono gli Stati Uniti, dove già nel 1973 il presidente Nixon approva un “Endangered Species Act” che si ritrova ad oggi indebolito per la prima volta in 50 anni a seguito di tre provvedimenti adottati dall’amministrazione trumpiana: va tenuto in conto anche il costo economico del singolo salvataggio, che deve essere “giustificato”; agli ultimi animali aggiunti nell’elenco viene revocata qualsiasi protezione, e in ultimo le procedure per rimuoverne di altre vengono semplificate. Volgendo lo sguardo al solo avorio, il presidente Barack Obama firma un ordine esecutivo nel 2013 (poco dopo viene redatta la “National strategy for combating wildlife trafficking”), e raggiunge poi nel 2015 un accordo con la Cina dai contenuti conformi. L’F.W.S. (“Fish and Wildlife Service”) è un’agenzia federale governativa che rientra nel Dipartimento degli Interni e proclama dal 2016 un divieto ancora più definitivo e inequivocabile sulla vendita di prodotti tra gli Stati federati e verso l’esterno. Questi devono poi necessariamente provenire da animali non a rischio di estinzione, oppure da elefanti morti per cause naturali (con una pertinente documentazione che lo accerti).


Un anno dopo è proprio la Cina a seguire la scia dell’F.W.S., abolendo allo stesso modo sia la negoziazione sul territorio che l’importazione e l’esportazione. Vigente dal 1 gennaio del 2018, la sola deroga si restringe a quei manufatti giudicati “autentici oggetti di antiquariato”: il requisito di oggetto d’arte quindi non basta, perché è richiesto anche quello dell’antichità. Nei mesi successivi a Pechino, Shangai, Suzhou e Nanjing si svolge appositamente uno scrupoloso controllo su 17 mostre pre-asta, il cui esito è la confisca di 219 lotti. Il Regno Unito si muove sugli stessi passi, ma qui l’eccezione è prevista sia per il trasferimento di una particolare categoria di oggetti (tutti gli strumenti musicali contenenti avorio) che per un altrettanto definito destinatario (qualsiasi museo con sede in Inghilterra, Galles, Scozia o Irlanda del Nord). Il Giappone da’ priorità all’attributo della datazione, che va attestato con il metodo del radiocarbonio: se le zanne risultano più recenti del 1990, in quel caso non possono essere commerciate. Si esige poi che a partire dall’entrata in vigore della legge (1 luglio 2019) quando un venditore entra in possesso di un pezzo debba prontamente registrarlo. Il punto debole della norma sussiste proprio in questa clausola: la verifica dell’età non è applicata alle tonnellate raccolte prima dell’1 luglio e quindi non segnalate, con la conseguenza della loro mancata custodia.  


Da una prospettiva del tutto sovranazionale la tutela finora esaminata è invece prevalentemente di competenza della C.I.T.E.S. ( “Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione”). La convenzione, o trattato, è l’unica fonte del diritto internazionale ritenuta idonea a normare la materia: l’unica alternativa sarebbe stata il diritto consuetudinario, e la questione non ha mai determinato tra gli stati sovrani lo sviluppo di una prassi, piuttosto soltanto una serie di comportamenti scorretti. La C.I.T.E.S. è il risultato degli sforzi e delle speranze nutrite dall’U.N.E.P. (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente), un’agenzia specializzata che a sua volta è sotto l’autorità dell’ONU. Non a caso, la sottoscrivono tutti i paesi che ne fanno parte all’infuori di Corea del Nord, Haiti, Isole Marshall, Kiribati, Micronesia, Nauru, Sudan del Sud, Timor Est, Tonga e Tuvalu. Firmata il 3 marzo del 1973 a Washington e in vigore dal 1° luglio 1975, viene recepita dall’allora Comunità economica europea con il regolamento n. 3626/82 (“Sul commercio delle specie selvatiche”). Altri due regolamenti, gli n. 338/97 e 407/2009, modificano l’originario estendendo il numero di specie protette prima a 30.000 e poi 35.000. Il legislatore italiano attende invece il 7 febbraio 1992, quando con la legge n.150 assegna l’incarico di far rispettare la C.I.T.E.S. ai Ministeri delle Finanze, del Commercio internazionale (ora non più esistente, perché riunito nel Ministero dello Sviluppo economico) e ovviamente dell’Ambiente e dell’Agricoltura. Una premessa fondamentale è che la C.I.T.E.S. operi una suddivisione su tre livelli: le specie per le quali ogni forma di scambio è preclusa, quelle legittimamente trafficate se provviste di certificato C.I.T.E.S e infine le sole il cui controllo è di competenza dei rispettivi ordinamenti giuridici. Il mercato dell’avorio è illegale, e questo sembrerebbe farlo rientrare omogeneamente nella prima categoria; tuttavia esiste una deroga, la più importante tra quelle finora citate, di cui godono tutti gli oggetti di antiquariato realizzati in parte o totalmente in avorio prima del 1947. Il loro “valore culturale, artistico e storico”, riprendendo testualmente la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, li rende meritevoli di costituire oggetto di alienazione alla condizione che siano dotati di opportuno certificato C.I.T.E.S. (e questo determina uno scivolamento verso la seconda categoria). I pezzi successivi al 1947 non sono mai ammessi: l’unica eccezione è per quegli strumenti musicali eseguiti anteriormente al 1975, che possono essere autorizzati secondo una valutazione individuale. 


Il “Certificato C.I.T.E.S per attività commerciali” è rilasciato sempre a seguito di una preventiva richiesta presso l’ufficio C.I.T.E.S. della propria Provincia. La presentazione della domanda è vincolata alla sussistenza di tre presupposti essenziali: la nomenclatura scientifica del materiale, la sua origine e l’epoca a cui risale in quanto “esemplare lavorato”, tutti provvisti di una perizia che li avvalori. Il certificato una volta ottenuto non ha scadenza solo se emesso dopo il 19 gennaio 2022; in caso contrario perde di validità dal 19/01 del 2023 e deve essere obbligatoriamente richiesto secondo i più recenti criteri. Alla disciplina generale si integrano poi alcune norme speciali. Innanzitutto le esportazioni fuori dall’UE e i relativi passaggi doganali possono essere svolti solo da chi esibisca uno specifico Certificato C.I.T.E.S. che, a differenza del primo, considera anche le restrizioni del paese destinatario. Quando poi l’oggetto è un bene ereditato e il proposito è quello di mercificarlo, la caratteristica prima menzionata della provenienza può essere provata non solo con una fattura o ricevuta di acquisto, ma anche con una specifica menzione nel testamento (per esempio se si tratta di un legato).


Dettagli di una statuetta cinese 


La forza della C.I.T.E.S. e dell’Unione europea risiede nella capacità di ridurre al minimo due barriere apparentemente invalicabili: da un lato le disparità fra gli interessi dei singoli stati, dall’altro la mancanza di una visione conforme del futuro e del mondo. Ad alcuni risulta più naturale ponderare le proprie scelte in prospettiva delle nuove generazioni, mentre altri sembrano non saper resistere alla lusinga del “tutto e subito”. Solo una campagna informativa puntuale e onesta, capace di coinvolgere tutti i mezzi di comunicazione (dai quotidiani ai social media, dalla televisione alla radio) è in grado di contribuire alla creazione di una responsabilità collettiva tra cittadini, gli stessi che poi la faranno valere democraticamente attraverso l’elezione di certi rappresentanti a discapito di altri. Una consapevolezza diffusa non può da sola essere sufficiente a salvaguardare l’ecosistema, ma di certo evolve la cultura alle sue spalle, fa venire meno quell’insieme di sovrastrutture esistenti per tradizione di tutti e convinzione di nessuno. Oggi come ieri, ieri come oggi, il diritto ambientale rimane il solo strumento all’altezza di guardare il reale con una profondità tale da poterlo cambiare. 


Autore: Tommaso Vitiello