Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp. (USA)


La controversia Tiffany & Co. contro Costco Wholesale Corp. è una delle dispute più importanti degli ultimi tempi relativamente al diritto dei marchi e alla protezione dei marchi di lusso. La questione deriva dall’impiego del nome “Tiffany” da parte della catena americana Costco per etichettare una serie di anelli di fidanzamento, un argomento che ha indubbiamente stimolato un grande dibattito sul sottile confine tra utilizzo descrittivo e indebita appropriazione di un marchio. Da una parte, c'è la necessità di salvaguardare l'identità e la reputazione di marchi storici come Tiffany & Co., emblema di eleganza e artigianato; dall'altra, viene richiamato il principio di libera concorrenza, che a sua volta permette alle aziende di utilizzare termini descrittivi generali quando indicano solo una caratteristica del prodotto.

Fondata a New York nel 1837, Tiffany & Co. rappresenta una delle più rinomate gioiellerie globali, possessore del marchio “Tiffany” e di vari registri che proteggono il nome, il logo e il famoso colore azzurro. Nel 2013 la maison scoprì che Costco offriva nei propri negozi anelli contrassegnati come “anelli Tiffany”, così da portare Tiffany a sostenere che tale segnale avrebbe portato i consumatori a credere, in modo errato, che fossero veri gioielli del marchio o perlomeno prodotti distribuiti con la sua approvazione. L'impresa scelse quindi di avviare un procedimento legale per violazione del marchio, concorrenza scorretta e contraffazione, affermando che Costco avesse intenzionalmente utilizzato la fama del marchio Tiffany per ottenere benefici commerciali in modo tale da attrarre una clientela specifica e attenta al prestigio del marchio.

Costco, al contrario, rigettò le accuse sostenendo che l'impiego del termine "Tiffany" non aveva scopi ingannevoli. In base alla catena, il termine era utilizzato per identificare un particolare tipo di montatura, conosciuto nell'ambito della gioielleria come “Tiffany setting”, contraddistinto da un diamante singolo elevato da sei punte, uno stile ormai molto comune e impiegato come espressione generica per descrivere quella specifica forma. Da questo punto di vista, l'impiego del termine sarebbe stato semplicemente descrittivo e, quindi, valido.

Nel 2015 il Tribunale distrettuale di New York condivise le posizioni di Tiffany, stabilendo che Costco aveva realmente beneficiato della notorietà del marchio e aveva fuorviato i consumatori riguardo l'origine dei prodotti. La società difatti fu obbligata a versare oltre 21 milioni di dollari tra danni e guadagni illeciti. Nel 2020, però, la Corte d’Appello del Second Circuit annullò la sentenza, affermando che la questione dovesse essere affidata a una giuria, incaricata di determinare se ci fosse stata reale confusione tra i consumatori e se l’uso del termine fosse avvenuto in buona fede. La Corte notò anche che, col passare del tempo, alcuni termini registrati come marchi possono acquisire nel linguaggio comune un significato descrittivo o generico, soprattutto quando diventano sinonimi di una determinata tipologia di prodotto o di una sua caratteristica tecnica.

La decisione della Corte d’Appello ha avuto un impatto significativo sul dibattito giuridico e commerciale, poiché ha messo in evidenza la complessità di proteggere un marchio profondamente radicato nella cultura popolare, senza però compromettere la libertà di espressione e la concorrenza nel mercato. Il caso Tiffany-Costco dimostra che anche i marchi più celebri possono trovarsi a rischio di “svilimento”, ovvero di perdere la loro unicità a causa di un uso eccessivo o non controllato. Allo stesso tempo, la situazione sottolinea come la percezione del pubblico sia un fattore chiave per determinare se un termine venga visto come un marchio distintivo o come una semplice descrizione di una caratteristica del prodotto. 

In sintesi, la controversia tra Tiffany e Costco rappresenta un punto di svolta nella normativa statunitense sui marchi, chiarendo meglio i confini dell’esclusività quando la distinzione tra marchio e descrizione diventa sottile. Il caso evidenzia che la protezione di un marchio, anche se prestigioso, non può trasformarsi in un monopolio linguistico che impedisca ai concorrenti di utilizzare parole che sono entrate nel linguaggio comune. Allo stesso modo, richiama l’attenzione dei titolari di marchi di lusso sull’importanza di monitorare costantemente l’uso del proprio nome, per evitare che la sua forza distintiva si disperda nella consuetudine del mercato.





Autrice: Francesca Simonetti