La compravendita di opere d’arte tra privati e la prelazione artistica sui beni culturali
Benché il fenomeno del collezionismo sia generalmente
percepito come un’occupazione meramente privata, esso in realtà nasce e
mantiene la sua influenza come un fenomeno di natura pubblica, il quale trae le
sue origini storiche dall’Antica Grecia, dove l’esposizione di materiale
artistico avveniva nei diversi spazi comuni delle polis, come l’agorà, il foro
o l’interno di templi. Difatti, se nella dimensione privata il collezionismo
sostiene l’artista permettendogli di proseguire con la sua ricerca (basti pensare
al fenomeno del mecenatismo), nella dimensione pubblica contribuisce in modo
determinante allo sviluppo e all’arricchimento del patrimonio culturale.
In Italia, il collezionismo privato ha storicamente svolto
un ruolo di considerevole importanza e rappresenta ancora oggi una componente
insostituibile dell’ecosistema dell’arte. Nel corso dei secoli, le raccolte
delle maggiori collezioni pubbliche sono state arricchite da numerose e
importanti donazioni da parte di collezionisti privati, si pensi soltanto ai
tesori conservati presso la Galleria Borghese, Palazzo Barberini e Galleria
Corsini a Roma. In particolare, nel XX e XXI secolo si è assistito ad un’espansione
di questa attitudine, con il contributo di numerose istituzioni private che
hanno deciso di valorizzare artisti, contemporanei e antichi, italiani e
internazionali, permettendo di poter ampliare la proposta culturale nazionale a
favore di tutto il pubblico.
Tuttavia, il mercato dell’arte, specialmente negli ultimi
anni, sebbene avesse prima registrato una veloce crescita, è andato incontro ad
un’altrettanto veloce decrescita. Infatti, negli anni successivi alla crisi
economica derivante dalla pandemia Covid-19, i valori totali delle transazioni
legate alla compravendita di opere d’arte sono significativamente diminuiti. In
particolare, si è registrata una contrazione mondiale nella fascia più alta del
mercato, mentre nel settore di medio valore si è assistito ad un incremento del
numero delle transazioni.
Nonostante l’eccellenza del settore e il fatto che l’Italia
detenga un patrimonio culturale immenso, il mercato dell’arte italiano resta,
suo malgrado, un fenomeno di minore dimensione se messo a confronto con le
esperienze degli altri paesi, europei e non, a causa di una pluralità di
ragioni. Un problema è sicuramente rappresentato dall’incertezza dei tempi e
della burocrazia italiana, la quale può contribuire a ridurre gli acquisti da
parte di collezionisti stranieri e italiani, che potrebbero preferire
acquistare in Paesi con condizioni meno incerte. Inoltre, altre problematiche
in materia sono individuabili nell’aumento del numero di opere notificate
durante la loro esposizione, nella maggiore onerosità del sistema fiscale, in
un investimento pubblico e privato in cultura di minor entità, e in una scarsa
internalizzazione.
Sorge, quindi, l’esigenza di una normativa adatta a
bilanciare efficacemente e correttamente, da una parte, gli interessi legati al
collezionismo privato e alla compravendita di opere d’arte tra privati (ambiti
che rientrano all’interno della più vasta categoria della libertà contrattuale
e del diritto di proprietà privata) e, dall’altra, l’interesse pubblico
generale della tutela del patrimonio culturale nazionale, interesse che si vede
espletato nell’evitare che opere di rilevanza storico-artistica si perdano o
finiscano in collezioni private inaccessibili e nel garantire la conservazione
e l'accessibilità di queste da parte di tutta la collettività.
Il quadro normativo
Le peculiarità delle opere d’arte pongono questioni e
problematiche che vanno oltre la tradizionale disciplina civilistica della
compravendita, distinguendosi dal modello standard di circolazione dei beni,
sia per la natura dei beni oggetto del contratto (spesso unici e
insostituibili), sia per l’interazione con normative speciali poste a tutela
del patrimonio culturale.
Di conseguenza, il quadro normativo italiano sulla
compravendita di opere d’arte si compone non solo di norme di carattere
generale (come la normativa fiscale e le norme contenute all’interno del codice
civile) ma anche di norme a carattere speciale, come, ad esempio, il Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e succ. mod), il quale
disciplina in modo organico e specifico la tutela, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, derogando
alle disposizioni di carattere generale e stabilendo regole dettagliate per
beni specifici come monumenti, aree paesaggistiche e reperti archeologici.
Opere d’arte e beni culturali
Prima di entrare nel merito della compravendita di opere
d’arte tra privati, è necessario fare presente l’importanza della distinzione
tra la nozione di opera d’arte e quella di bene culturale. In primis, ciò che
caratterizza un’opera d’arte rispetto a qualsiasi altro bene di consumo è il
suo carattere creativo: l’art.
1 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941 definisce opere d’arte “le
opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura,
alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Occorre inoltre
notare che, come stabilito dall’art. 4, ricevono parimenti tutela le
elaborazioni creative di opere d’arte già esistenti. In secundis, un’opera
d’arte è considerata “bene culturale” quando presenta un rilevante interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico, o quale testimonianza avente valore di civiltà (artt.
2, 10 e 11 del d.lgs. n. 42/2004). Questa distinzione non è importante
meramente da un punto di vista teorico o nozionistico, ma ha importanti
conseguenze dal punto di vista giuridico poiché, nel caso in cui si intenda
vendere opere d’arte considerate beni culturali, si deve applicare la
disciplina dettata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la quale
deroga a quella generale contenuta all’interno del Codice Civile..
Il contratto di compravendita di opere d’arte
Tornando alla compravendita di opere d’arte, questa è un
contratto che comporta il trasferimento di proprietà di un’opera artistica da
un venditore ad un acquirente, dietro il pagamento di un prezzo concordato. Si
tratta di una transazione che, pur rientrando nelle regole generali della
compravendita disciplinata dal Codice Civile italiano, presenta alcune
peculiarità legate alla natura dell’oggetto scambiato, alle esigenze di tutela
del patrimonio culturale e ai rischi legati all’autenticità delle opere. Al
fine di vendere un’opera d’arte, questa non è solo da considerarsi come
l’oggetto nella sua materialità (corpus mechanicum), ma anche come bene
intellettuale immateriale (corpus mysticum), diventando, in quanto tale,
oggetto di specifici diritti, detti, appunto, diritti d’autore. Si parla di
mercato primario quando è l’artista a vendere le proprie opere d’arte a
privati, o quando le esegue per il committente. Colui che acquista le opere
d’arte, può a sua volta rivenderle, immettendole così nel c.d. mercato
secondario e dovendo corrispondere all’artista una percentuale sul prezzo: si
tratta del diritto di seguito, che si applica soprattutto nel caso in cui
acquirenti specializzati (case d’asta, gallerie d’arte, ecc.) procedano
ulteriormente a vendere le opere d’arte ad un privato.
L’oggetto del contratto
L’oggetto della compravendita è costituito da un’opera
d’arte, la quale può essere una qualsiasi creazione artistica avente un valore
economico e culturale. Le opere d’arte possono essere originali, se sono opere
create direttamente dall’artista, oppure riproduzioni o edizioni limitate (tra
queste sono incluse anche le stampe autenticate e numerate, le fotografie o le
altre opere create in serie limitate, purché ogni esemplare sia accompagnato da
un certificato di autenticità). Nel contratto di compravendita, l’opera deve
essere descritta in modo puntuale e preciso, specificando l’autore, le
caratteristiche fisiche, l’anno di creazione e l’eventuale esistenza di
precedenti esposizioni o vendite. La vendita di opere d’arte comporta la
cessione della proprietà, ma salvo patto contrario, non comporta anche la
cessione dei diritti economici di sfruttamento (di riproduzione, trascrizione,
esecuzione, elaborazione, distribuzione al pubblico…) ad esse connessi. Questi
diritti nascono al momento della creazione dell’opera d’arte ed hanno una
durata di 70 anni successivi alla morte dell’autore o di ciascun coautore nel
caso di opere collettive. È invece inalienabile il diritto morale di
rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a modificazioni o altri atti
che siano lesivi della reputazione dell’autore (art. 2577 cod. civ.).
Le parti del contratto
L’autore dell’opera è il titolare originario dei diritti
d’autore (art.
6) e viene individuato in via presuntiva (ossia salvo prova contraria) in
colui che viene indicato nell’opera come tale nelle forme d’uso, oppure in
colui che viene annunciato come tale nella recitazione, esecuzione,
rappresentazione o radiodiffusione dell’opera (art.8).
In caso di controversia sulla paternità, l’autore titolare dei diritti
economici è il primo autore effettivo, ossia chi dimostra di possedere una
copia dell’opera prima di altri (la c.d. “prova di anteriorità”). Oltre al
venditore e all’acquirente (un privato collezionista, una casa d’aste oppure
una galleria d’arte) al contratto di vendita di opere d’arte può partecipare un
mediatore ed un esperto che certifica l’autenticità dell’opera e ne stima un
valore economico.
La forma del contratto
In linea generale, l'art. 107 della L. 633/1941 stabilisce la libertà di forma dell’atto che
trasferisce i diritti di utilizzazioni spettanti
agli autori delle opere d’arte, nonché i
diritti connessi aventi carattere patrimoniale. In
aggiunta, il comma secondo dell’art. 2581 cod. civ. e l'art. 110 L. 633/1941 impongono la forma dell’atto scritto “ad probationem”.
Questo vuol dire che un contratto di vendita di opere d’arte è pienamente
efficace e vincolante tra le parti anche se concluso oralmente, ma in caso di
controversia, la sua esistenza può essere dimostrata solamente dalla sua forma
scritta e dal giuramento (e, quindi, ad esempio, non per testimoni).
Autenticità e provenienza
L’autenticità dell’opera d’arte è un elemento centrale.
Essa, infatti, attesta che l’opera è effettivamente stata realizzata
dall’artista a cui è attribuita. La prova di autenticità viene solitamente
fornita da certificati rilasciati da gallerie, case d’asta, esperti d’arte o
dagli stessi artisti o dai loro eredi. Il venditore ha quindi l’obbligo di
fornire tali certificati, poiché la mancanza di autenticità potrebbe costituire
un grave inadempimento contrattuale. Un altro aspetto rilevante e non affatto
trascurabile è la provenienza dell’opera d’arte, ossia il suo percorso di
proprietà nel tempo. La corretta documentazione della provenienza può prevenire
controversie relative a opere rubate o vendute illecitamente. A livello
internazionale, sono frequenti i casi di restituzione di opere trafugate
durante conflitti o rubate in contesti criminali, e la compravendita di opere
con una provenienza non chiara può comportare gravi rischi legali per
l’acquirente.
Il prezzo e le modalità di pagamento
Il prezzo di un’opera d’arte è solitamente oggetto di
negoziazione tra le parti. Esso può dipendere da vari fattori, tra cui la fama
dell’artista, la rarità dell’opera, le condizioni di conservazione, e la
domanda e offerta dell’opera in questione nel mercato dell’arte. Anche le
modalità di pagamento possono variare, con accordi che includono il pagamento
immediato dell’intero importo, il pagamento rateale o il versamento di un
acconto al momento della stipula del contratto, con saldo al momento della consegna.
È fondamentale che tali modalità siano chiaramente specificate nel contratto
per evitare il sorgere di eventuali controversie future.
Vizi e controversie
Come per qualsiasi altro bene, anche nella compravendita di
opere d’arte il venditore è tenuto a garantire che l’opera sia priva di vizi o
difetti che possano ridurne il valore o l’idoneità all’uso. Tra i vizi più
comuni si trovano: falsificazioni o contraffazioni, difetti di conservazione
non dichiarati e danni causati da restauri inappropriati. In caso di scoperta
di vizi o difetti, l’acquirente ha diritto a chiedere la risoluzione del
contratto, la riduzione del prezzo oppure il risarcimento del danno. Questa
garanzia rientra nelle disposizioni generali del Codice Civile sulla
compravendita. Oltre al ricorso ai tribunali ordinari, molte parti preferiscono
risolvere le controversie tramite arbitrati privati o attraverso i Tribunali
specializzati per la tutela del patrimonio culturale. In aggiunta, anche le
case d’asta e gli esperti d’arte possono ricoprire un ruolo cruciale
nell’evitare il sorgere di contenziosi tra le parti.
Il trattamento fiscale
La vendita di opere d’arte da parte di privati è un tema che
solleva spesso dubbi fiscali. Ad oggi, la normativa tributaria italiana – e in
particolare il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) – non contiene
disposizioni specifiche che disciplinano in modo chiaro la cessione di opere
d’arte da parte di soggetti privati. Questa lacuna normativa comporta che
l’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, possa effettuare accertamenti
con margini di discrezionalità più o meno elevati, anche nel caso in cui il
contribuente si sia attenuto agli orientamenti della giurisprudenza. Da ciò
deriva un quadro interpretativo complesso ed articolato, che nel tempo è stato
parzialmente chiarito dalla giurisprudenza. In particolare, l’Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 6874, depositata l’8 marzo 2023, ha fornito criteri e
linee guida utili per individuare quando una cessione d’opera d’arte possa
considerarsi fiscalmente rilevante.
In questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha distinto tre
categorie di venditori privati di opere d’arte, ognuna di queste caratterizzata
da un diverso trattamento fiscale:
- Il
mercante d’arte, ossia il venditore professionale e abituale, è il
soggetto che compra e vende opere d’arte con continuità e professionalità,
con l’obiettivo principale di trarre profitto dall’incremento di valore
delle opere;
- Lo
speculatore occasionale, o il venditore saltuario, è invece chi acquista
opere d’arte solo occasionalmente, con l’intento di rivenderle per
ottenere un guadagno. Si tratta di una figura intermedia: infatti, non è
presente un’attività professionale continuativa, ma c’è comunque uno scopo
di lucro nelle poche operazioni effettuate;
- Infine,
il collezionista privato è colui che acquista opere d’arte per interesse
culturale o per passione personale, per arricchire la propria collezione e
il proprio godimento estetico, senza intenzione di rivendere per lucro.
L’eventuale cessione di qualche pezzo da parte di questo soggetto avviene
per motivi estranei alla speculazione (ad esempio, per necessità
personali, per riorganizzare la collezione, ecc.).
Queste definizioni, individuate chiaramente dalla
Cassazione, sono fondamentali dal momento che il trattamento fiscale dipende
dalla categoria in cui il privato venditore rientra. Infatti, è proprio da
questa categorizzazione che dipende la modalità di tassazione dei guadagni (le
plusvalenze) e l’applicazione o meno dell’Imposta sul Valore Aggiunto
(IVA).
Per quanto riguarda la prima figura, il guadagno derivante
dalla vendita è tassato come reddito d’impresa ai fini IRPEF, ai sensi
dell’art. 55 del TUIR. Inoltre, il mercante d’arte diventa a tutti gli effetti
un soggetto IVA, dovendo, di conseguenza, applicare l’IVA alle aliquote
previste sulla cessione dell’opera. Il profitto realizzato dallo speculatore
occasionale viene invece tassato come reddito diverso ai fini IRPEF ex art. 67
TUIR. Questa figura non diventa un soggetto passivo dell’IVA e, quindi, la vendita
svolta da questa resta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA. Infine,
quella del collezionista privato è la situazione più favorevole dal momento
che, secondo la Cassazione, la plusvalenza realizzata dal collezionista puro
non è imponibile ai fini IRPEF e le cessioni effettuate da questo non sono
operazioni soggette a IVA.
Occorre inoltre notare una novità recente a riguardo della
normativa IVA. Infatti, fino a poco tempo fa, la vendita di opere d’arte nel
regime ordinario scontava l’aliquota IVA standard (ossia il 22%) salvo alcune
eccezioni, ma dal 1 luglio 2025 la normativa IVA è cambiata in meglio per il
mercato dell’arte poiché è stata introdotta un’aliquota ridotta unica al 5% a
seguito dell’attuazione della direttiva UE 2022/542. Questa novità mira a
rendere più competitivo il mercato dell’arte italiano e si applica anche in
materia di importazioni e di acquisti intracomunitari di opere d’arte,
antiquariato o collezionismo.
La prelazione artistica sui beni culturali
In Italia, nel caso in cui si intenda vendere opere d’arte
considerate beni culturali, si applica la disciplina del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), il quale regola la protezione dei
beni di interesse storico, artistico e archeologico e impone vincoli specifici
per le opere che rientrano in queste categorie, derogando alle regole generali
civilistiche.
In primo luogo, qualora l’opera sia considerata di interesse
culturale, vige in capo al venditore un obbligo di notifica. Infatti, ai sensi
dell’art.
59, gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali,
sono da denunciare alle autorità competenti, entro trenta giorni dalla stipula
dell’atto.
In secondo luogo, ai sensi dell'art. 60, il Ministero, la
regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati hanno facoltà di
acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al
medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione, perseguendo l’interesse
pubblico di arricchire il patrimonio storico ed artistico della Nazione. Il
Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di vendita soggetto a
prelazione, ne informa la regione e per il suo tramite gli altri enti pubblici
territoriali nel cui ambito si trova il bene affinché essi possano formulare al
Ministero, entro trenta giorni, l'eventuale proposta di prelazione. Il diritto
di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione della
denuncia prevista o, in caso di denuncia presentata tardivamente o di denuncia
incompleta, il termine si estende fino a 180 giorni.
Infine, viene anche previsto un divieto di esportazione
delle opere d’arte di interesse culturale senza previa autorizzazione, al fine
di preservare il patrimonio artistico e culturale nazionale. Nel caso in cui
un’opera venga esportata illegalmente, può essere sequestrata e restituita allo
Stato di origine.
L’obiettivo primario di tali istituti è il perseguimento
dell'interesse dello Stato e della collettività alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio artistico e storico nazionale, il quale in questi
casi prevale sull'interesse del singolo proprietario, andando così ad
assicurare che beni di spiccato interesse culturale rimangano nel territorio
nazionale e siano fruibili da tutta la comunità, arricchendo il patrimonio
pubblico ed evitando che questi vengano sottratti al pubblico attraverso
vendite private.
Conclusione
In conclusione, in un contesto internazionale in profonda
trasformazione nel quale il valore intrinseco dell’arte si intreccia con le
dinamiche di un mercato sempre più globalizzato, dinamico e complesso, il
collezionismo privato mantiene il suo ruolo decisivo non solo nella
conservazione del patrimonio artistico, ma anche nella sua valorizzazione e
diffusione internazionale. Allo stesso tempo, gli Stati sono chiamati a
salvaguardare i beni di maggiore rilevanza culturale, evitando dispersioni e
garantendo che il patrimonio collettivo rimanga accessibile alle generazioni
presenti e future. In questo scenario in rapido e costante mutamento, diventa
indispensabile un bilanciamento consapevole ed equo tra gli interessi dei
collezionisti privati e del mercato, e quelli pubblici legati alla tutela
culturale, al fine di raggiungere una situazione di equilibrio tra la libertà
di compravendita di opere d’arte tra privati e il sistema della prelazione
artistica sui beni culturali . Diventa così fondamentale la presenza di
disposizioni capaci di favorire la trasparenza, la certezza giuridica, la
competitività internazionale e la libertà privata, senza tuttavia indebolire la
funzione sociale della protezione del patrimonio culturale nazionale.
Autore: Giorgio Pontremoli





