La compravendita di opere d’arte tra privati e la prelazione artistica sui beni culturali

 

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Benché il fenomeno del collezionismo sia generalmente percepito come un’occupazione meramente privata, esso in realtà nasce e mantiene la sua influenza come un fenomeno di natura pubblica, il quale trae le sue origini storiche dall’Antica Grecia, dove l’esposizione di materiale artistico avveniva nei diversi spazi comuni delle polis, come l’agorà, il foro o l’interno di templi. Difatti, se nella dimensione privata il collezionismo sostiene l’artista permettendogli di proseguire con la sua ricerca (basti pensare al fenomeno del mecenatismo), nella dimensione pubblica contribuisce in modo determinante allo sviluppo e all’arricchimento del patrimonio culturale.

In Italia, il collezionismo privato ha storicamente svolto un ruolo di considerevole importanza e rappresenta ancora oggi una componente insostituibile dell’ecosistema dell’arte. Nel corso dei secoli, le raccolte delle maggiori collezioni pubbliche sono state arricchite da numerose e importanti donazioni da parte di collezionisti privati, si pensi soltanto ai tesori conservati presso la Galleria Borghese, Palazzo Barberini e Galleria Corsini a Roma. In particolare, nel XX e XXI secolo si è assistito ad un’espansione di questa attitudine, con il contributo di numerose istituzioni private che hanno deciso di valorizzare artisti, contemporanei e antichi, italiani e internazionali, permettendo di poter ampliare la proposta culturale nazionale a favore di tutto il pubblico.

Tuttavia, il mercato dell’arte, specialmente negli ultimi anni, sebbene avesse prima registrato una veloce crescita, è andato incontro ad un’altrettanto veloce decrescita. Infatti, negli anni successivi alla crisi economica derivante dalla pandemia Covid-19, i valori totali delle transazioni legate alla compravendita di opere d’arte sono significativamente diminuiti. In particolare, si è registrata una contrazione mondiale nella fascia più alta del mercato, mentre nel settore di medio valore si è assistito ad un incremento del numero delle transazioni.

Nonostante l’eccellenza del settore e il fatto che l’Italia detenga un patrimonio culturale immenso, il mercato dell’arte italiano resta, suo malgrado, un fenomeno di minore dimensione se messo a confronto con le esperienze degli altri paesi, europei e non, a causa di una pluralità di ragioni. Un problema è sicuramente rappresentato dall’incertezza dei tempi e della burocrazia italiana, la quale può contribuire a ridurre gli acquisti da parte di collezionisti stranieri e italiani, che potrebbero preferire acquistare in Paesi con condizioni meno incerte. Inoltre, altre problematiche in materia sono individuabili nell’aumento del numero di opere notificate durante la loro esposizione, nella maggiore onerosità del sistema fiscale, in un investimento pubblico e privato in cultura di minor entità, e in una scarsa internalizzazione.

Sorge, quindi, l’esigenza di una normativa adatta a bilanciare efficacemente e correttamente, da una parte, gli interessi legati al collezionismo privato e alla compravendita di opere d’arte tra privati (ambiti che rientrano all’interno della più vasta categoria della libertà contrattuale e del diritto di proprietà privata) e, dall’altra, l’interesse pubblico generale della tutela del patrimonio culturale nazionale, interesse che si vede espletato nell’evitare che opere di rilevanza storico-artistica si perdano o finiscano in collezioni private inaccessibili e nel garantire la conservazione e l'accessibilità di queste da parte di tutta la collettività.

 

Il quadro normativo

Le peculiarità delle opere d’arte pongono questioni e problematiche che vanno oltre la tradizionale disciplina civilistica della compravendita, distinguendosi dal modello standard di circolazione dei beni, sia per la natura dei beni oggetto del contratto (spesso unici e insostituibili), sia per l’interazione con normative speciali poste a tutela del patrimonio culturale.

Di conseguenza, il quadro normativo italiano sulla compravendita di opere d’arte si compone non solo di norme di carattere generale (come la normativa fiscale e le norme contenute all’interno del codice civile) ma anche di norme a carattere speciale, come, ad esempio, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e succ. mod), il quale disciplina in modo organico e specifico la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, derogando alle disposizioni di carattere generale e stabilendo regole dettagliate per beni specifici come monumenti, aree paesaggistiche e reperti archeologici.

 

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Opere d’arte e beni culturali

Prima di entrare nel merito della compravendita di opere d’arte tra privati, è necessario fare presente l’importanza della distinzione tra la nozione di opera d’arte e quella di bene culturale. In primis, ciò che caratterizza un’opera d’arte rispetto a qualsiasi altro bene di consumo è il suo carattere creativo: l’art. 1 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941 definisce opere d’arte “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Occorre inoltre notare che, come stabilito dall’art. 4, ricevono parimenti tutela le elaborazioni creative di opere d’arte già esistenti. In secundis, un’opera d’arte è considerata “bene culturale” quando presenta un rilevante interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, o quale testimonianza avente valore di civiltà (artt. 2, 10 e 11 del d.lgs. n. 42/2004). Questa distinzione non è importante meramente da un punto di vista teorico o nozionistico, ma ha importanti conseguenze dal punto di vista giuridico poiché, nel caso in cui si intenda vendere opere d’arte considerate beni culturali, si deve applicare la disciplina dettata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la quale deroga a quella generale contenuta all’interno del Codice Civile..

 

Il contratto di compravendita di opere d’arte

Tornando alla compravendita di opere d’arte, questa è un contratto che comporta il trasferimento di proprietà di un’opera artistica da un venditore ad un acquirente, dietro il pagamento di un prezzo concordato. Si tratta di una transazione che, pur rientrando nelle regole generali della compravendita disciplinata dal Codice Civile italiano, presenta alcune peculiarità legate alla natura dell’oggetto scambiato, alle esigenze di tutela del patrimonio culturale e ai rischi legati all’autenticità delle opere. Al fine di vendere un’opera d’arte, questa non è solo da considerarsi come l’oggetto nella sua materialità (corpus mechanicum), ma anche come bene intellettuale immateriale (corpus mysticum), diventando, in quanto tale, oggetto di specifici diritti, detti, appunto, diritti d’autore. Si parla di mercato primario quando è l’artista a vendere le proprie opere d’arte a privati, o quando le esegue per il committente. Colui che acquista le opere d’arte, può a sua volta rivenderle, immettendole così nel c.d. mercato secondario e dovendo corrispondere all’artista una percentuale sul prezzo: si tratta del diritto di seguito, che si applica soprattutto nel caso in cui acquirenti specializzati (case d’asta, gallerie d’arte, ecc.) procedano ulteriormente a vendere le opere d’arte ad un privato.

 

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L’oggetto del contratto

L’oggetto della compravendita è costituito da un’opera d’arte, la quale può essere una qualsiasi creazione artistica avente un valore economico e culturale. Le opere d’arte possono essere originali, se sono opere create direttamente dall’artista, oppure riproduzioni o edizioni limitate (tra queste sono incluse anche le stampe autenticate e numerate, le fotografie o le altre opere create in serie limitate, purché ogni esemplare sia accompagnato da un certificato di autenticità). Nel contratto di compravendita, l’opera deve essere descritta in modo puntuale e preciso, specificando l’autore, le caratteristiche fisiche, l’anno di creazione e l’eventuale esistenza di precedenti esposizioni o vendite. La vendita di opere d’arte comporta la cessione della proprietà, ma salvo patto contrario, non comporta anche la cessione dei diritti economici di sfruttamento (di riproduzione, trascrizione, esecuzione, elaborazione, distribuzione al pubblico…) ad esse connessi. Questi diritti nascono al momento della creazione dell’opera d’arte ed hanno una durata di 70 anni successivi alla morte dell’autore o di ciascun coautore nel caso di opere collettive. È invece inalienabile il diritto morale di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a modificazioni o altri atti che siano lesivi della reputazione dell’autore (art. 2577 cod. civ.).

 

Le parti del contratto

L’autore dell’opera è il titolare originario dei diritti d’autore (art. 6) e viene individuato in via presuntiva (ossia salvo prova contraria) in colui che viene indicato nell’opera come tale nelle forme d’uso, oppure in colui che viene annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera (art.8). In caso di controversia sulla paternità, l’autore titolare dei diritti economici è il primo autore effettivo, ossia chi dimostra di possedere una copia dell’opera prima di altri (la c.d. “prova di anteriorità”). Oltre al venditore e all’acquirente (un privato collezionista, una casa d’aste oppure una galleria d’arte) al contratto di vendita di opere d’arte può partecipare un mediatore ed un esperto che certifica l’autenticità dell’opera e ne stima un valore economico.

 

La forma del contratto

In linea generale, l'art. 107 della L. 633/1941 stabilisce la libertà di forma dell’atto che trasferisce i diritti  di  utilizzazioni  spettanti  agli  autori  delle  opere d’arte,   nonché  i   diritti   connessi   aventi   carattere patrimoniale. In aggiunta, il comma secondo dell’art. 2581 cod. civ. e l'art. 110 L. 633/1941 impongono la forma dell’atto scritto “ad probationem”. Questo vuol dire che un contratto di vendita di opere d’arte è pienamente efficace e vincolante tra le parti anche se concluso oralmente, ma in caso di controversia, la sua esistenza può essere dimostrata solamente dalla sua forma scritta e dal giuramento (e, quindi, ad esempio, non per testimoni). 

 

Autenticità e provenienza

L’autenticità dell’opera d’arte è un elemento centrale. Essa, infatti, attesta che l’opera è effettivamente stata realizzata dall’artista a cui è attribuita. La prova di autenticità viene solitamente fornita da certificati rilasciati da gallerie, case d’asta, esperti d’arte o dagli stessi artisti o dai loro eredi. Il venditore ha quindi l’obbligo di fornire tali certificati, poiché la mancanza di autenticità potrebbe costituire un grave inadempimento contrattuale. Un altro aspetto rilevante e non affatto trascurabile è la provenienza dell’opera d’arte, ossia il suo percorso di proprietà nel tempo. La corretta documentazione della provenienza può prevenire controversie relative a opere rubate o vendute illecitamente. A livello internazionale, sono frequenti i casi di restituzione di opere trafugate durante conflitti o rubate in contesti criminali, e la compravendita di opere con una provenienza non chiara può comportare gravi rischi legali per l’acquirente.

 

Il prezzo e le modalità di pagamento

Il prezzo di un’opera d’arte è solitamente oggetto di negoziazione tra le parti. Esso può dipendere da vari fattori, tra cui la fama dell’artista, la rarità dell’opera, le condizioni di conservazione, e la domanda e offerta dell’opera in questione nel mercato dell’arte. Anche le modalità di pagamento possono variare, con accordi che includono il pagamento immediato dell’intero importo, il pagamento rateale o il versamento di un acconto al momento della stipula del contratto, con saldo al momento della consegna. È fondamentale che tali modalità siano chiaramente specificate nel contratto per evitare il sorgere di eventuali controversie future.

 

Vizi e controversie

Come per qualsiasi altro bene, anche nella compravendita di opere d’arte il venditore è tenuto a garantire che l’opera sia priva di vizi o difetti che possano ridurne il valore o l’idoneità all’uso. Tra i vizi più comuni si trovano: falsificazioni o contraffazioni, difetti di conservazione non dichiarati e danni causati da restauri inappropriati. In caso di scoperta di vizi o difetti, l’acquirente ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo oppure il risarcimento del danno. Questa garanzia rientra nelle disposizioni generali del Codice Civile sulla compravendita. Oltre al ricorso ai tribunali ordinari, molte parti preferiscono risolvere le controversie tramite arbitrati privati o attraverso i Tribunali specializzati per la tutela del patrimonio culturale. In aggiunta, anche le case d’asta e gli esperti d’arte possono ricoprire un ruolo cruciale nell’evitare il sorgere di contenziosi tra le parti.

 

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Il trattamento fiscale

La vendita di opere d’arte da parte di privati è un tema che solleva spesso dubbi fiscali. Ad oggi, la normativa tributaria italiana – e in particolare il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) – non contiene disposizioni specifiche che disciplinano in modo chiaro la cessione di opere d’arte da parte di soggetti privati. Questa lacuna normativa comporta che l’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, possa effettuare accertamenti con margini di discrezionalità più o meno elevati, anche nel caso in cui il contribuente si sia attenuto agli orientamenti della giurisprudenza. Da ciò deriva un quadro interpretativo complesso ed articolato, che nel tempo è stato parzialmente chiarito dalla giurisprudenza. In particolare, l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6874, depositata l’8 marzo 2023, ha fornito criteri e linee guida utili per individuare quando una cessione d’opera d’arte possa considerarsi fiscalmente rilevante.

 

In questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha distinto tre categorie di venditori privati di opere d’arte, ognuna di queste caratterizzata da un diverso trattamento fiscale:

  • Il mercante d’arte, ossia il venditore professionale e abituale, è il soggetto che compra e vende opere d’arte con continuità e professionalità, con l’obiettivo principale di trarre profitto dall’incremento di valore delle opere;
  • Lo speculatore occasionale, o il venditore saltuario, è invece chi acquista opere d’arte solo occasionalmente, con l’intento di rivenderle per ottenere un guadagno. Si tratta di una figura intermedia: infatti, non è presente un’attività professionale continuativa, ma c’è comunque uno scopo di lucro nelle poche operazioni effettuate;
  • Infine, il collezionista privato è colui che acquista opere d’arte per interesse culturale o per passione personale, per arricchire la propria collezione e il proprio godimento estetico, senza intenzione di rivendere per lucro. L’eventuale cessione di qualche pezzo da parte di questo soggetto avviene per motivi estranei alla speculazione (ad esempio, per necessità personali, per riorganizzare la collezione, ecc.).

 

Queste definizioni, individuate chiaramente dalla Cassazione, sono fondamentali dal momento che il trattamento fiscale dipende dalla categoria in cui il privato venditore rientra. Infatti, è proprio da questa categorizzazione che dipende la modalità di tassazione dei guadagni (le plusvalenze) e l’applicazione o meno dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). 

Per quanto riguarda la prima figura, il guadagno derivante dalla vendita è tassato come reddito d’impresa ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 55 del TUIR. Inoltre, il mercante d’arte diventa a tutti gli effetti un soggetto IVA, dovendo, di conseguenza, applicare l’IVA alle aliquote previste sulla cessione dell’opera. Il profitto realizzato dallo speculatore occasionale viene invece tassato come reddito diverso ai fini IRPEF ex art. 67 TUIR. Questa figura non diventa un soggetto passivo dell’IVA e, quindi, la vendita svolta da questa resta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA. Infine, quella del collezionista privato è la situazione più favorevole dal momento che, secondo la Cassazione, la plusvalenza realizzata dal collezionista puro non è imponibile ai fini IRPEF e le cessioni effettuate da questo non sono operazioni soggette a IVA.

 

Occorre inoltre notare una novità recente a riguardo della normativa IVA. Infatti, fino a poco tempo fa, la vendita di opere d’arte nel regime ordinario scontava l’aliquota IVA standard (ossia il 22%) salvo alcune eccezioni, ma dal 1 luglio 2025 la normativa IVA è cambiata in meglio per il mercato dell’arte poiché è stata introdotta un’aliquota ridotta unica al 5% a seguito dell’attuazione della direttiva UE 2022/542. Questa novità mira a rendere più competitivo il mercato dell’arte italiano e si applica anche in materia di importazioni e di acquisti intracomunitari di opere d’arte, antiquariato o collezionismo.

 

La prelazione artistica sui beni culturali

In Italia, nel caso in cui si intenda vendere opere d’arte considerate beni culturali, si applica la disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), il quale regola la protezione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico e impone vincoli specifici per le opere che rientrano in queste categorie, derogando alle regole generali civilistiche.

 

In primo luogo, qualora l’opera sia considerata di interesse culturale, vige in capo al venditore un obbligo di notifica. Infatti, ai sensi dell’art. 59, gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali, sono da denunciare alle autorità competenti, entro trenta giorni dalla stipula dell’atto.

In secondo luogo, ai sensi dell'art. 60, il Ministero, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione, perseguendo l’interesse pubblico di arricchire il patrimonio storico ed artistico della Nazione. Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di vendita soggetto a prelazione, ne informa la regione e per il suo tramite gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene affinché essi possano formulare al Ministero, entro trenta giorni, l'eventuale proposta di prelazione. Il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia prevista o, in caso di denuncia presentata tardivamente o di denuncia incompleta, il termine si estende fino a 180 giorni. 

Infine, viene anche previsto un divieto di esportazione delle opere d’arte di interesse culturale senza previa autorizzazione, al fine di preservare il patrimonio artistico e culturale nazionale. Nel caso in cui un’opera venga esportata illegalmente, può essere sequestrata e restituita allo Stato di origine.

 

L’obiettivo primario di tali istituti è il perseguimento dell'interesse dello Stato e della collettività alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico nazionale, il quale in questi casi prevale sull'interesse del singolo proprietario, andando così ad assicurare che beni di spiccato interesse culturale rimangano nel territorio nazionale e siano fruibili da tutta la comunità, arricchendo il patrimonio pubblico ed evitando che questi vengano sottratti al pubblico attraverso vendite private.

 

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Conclusione

In conclusione, in un contesto internazionale in profonda trasformazione nel quale il valore intrinseco dell’arte si intreccia con le dinamiche di un mercato sempre più globalizzato, dinamico e complesso, il collezionismo privato mantiene il suo ruolo decisivo non solo nella conservazione del patrimonio artistico, ma anche nella sua valorizzazione e diffusione internazionale. Allo stesso tempo, gli Stati sono chiamati a salvaguardare i beni di maggiore rilevanza culturale, evitando dispersioni e garantendo che il patrimonio collettivo rimanga accessibile alle generazioni presenti e future. In questo scenario in rapido e costante mutamento, diventa indispensabile un bilanciamento consapevole ed equo tra gli interessi dei collezionisti privati e del mercato, e quelli pubblici legati alla tutela culturale, al fine di raggiungere una situazione di equilibrio tra la libertà di compravendita di opere d’arte tra privati e il sistema della prelazione artistica sui beni culturali . Diventa così fondamentale la presenza di disposizioni capaci di favorire la trasparenza, la certezza giuridica, la competitività internazionale e la libertà privata, senza tuttavia indebolire la funzione sociale della protezione del patrimonio culturale nazionale. 

 

Autore: Giorgio Pontremoli