L’autenticazione delle opere d’arte
Dal punto di vista giuridico, il
termine autenticità assume il significato di veridicità dell'origine e della
forma di un atto, attestando che questo provenga effettivamente dal
sottoscrittore o da un pubblico ufficiale, senza che sia occorsa alcuna falsificazione.
Analogamente, in ambito artistico, con tale termine si vuole intendere
l’attribuzione di un’opera d’arte a un determinato autore, ed è proprio tale
processo che mira ad attestare la paternità e l’originalità di un’opera a
prendere il nome di autenticazione.
La valutazione di autenticità
diventa, quindi, una questione di primario rilievo nell’ambito del diritto
dell’arte, poiché questa incide in maniera rilevante tanto sulla valutazione
artistica, quanto sulla valutazione economica di un’opera, andando a costituire
uno degli aspetti più importanti della stessa.
Proprio per questi motivi,
l’autenticità di un’opera d’arte è materia che trascende il diritto d’autore,
andando ad interessare anche altri ambiti e branche del diritto differenti da
quest’ultimo. In primis, l’autenticità riveste un ruolo di vitale importanza
nell’ambito del mercato dell’arte, avendo ogni bene artistico, oltre
all'indubbio ed intrinseco valore culturale, una precisa valenza economica che
dipende direttamente dall’autenticità dell’opera in questione. In secundis, le
opere d’arte sono oggetto di condotte - quali lo scambio, il commercio e
l’esposizione - che assumono notevole rilievo anche in un ambito del diritto
differente da quello d’autore, il diritto penale. Infatti, il legislatore ha
preso in particolare considerazione l’ipotesi in cui opere d’arte vengano
contraffatte, alterate o riprodotte, nonché l’ipotesi in cui un soggetto, pur
non avendo concorso in una di tali condotte, ponga in circolazione come
autentici esemplari in realtà contraffatti, alterati o riprodotti (art. 178
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
L’autenticazione vede la sua
concretizzazione nel certificato di autenticità - detto anche autentica
dell’opera d’arte - il quale è un documento fondamentale, avente forma scritta,
capace di conferire valore e garanzia alle opere, e disciplinato dal Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dalle norme
sul diritto d’autore. Tale certificato dovrebbe sempre accompagnare l’opera nel
momento nel quale questa viene venduta, ma, ai sensi della l.633 del 22 aprile
1941 (legge sul diritto d’autore), in Italia non esiste alcuna procedura
ufficiale e codificata per autenticare le opere d’arte.
Poiché il contenuto minimo
dell’autentica dell’opera d’arte non è regolato da alcuna legge, la sua
determinazione si è sviluppata nella prassi creatasi all’interno del mercato.
Solitamente, questo certificato contiene una dichiarazione inerente all’autenticità
dell’opera e alla sua appartenenza ad un determinato autore, oltre ad una serie
di altri elementi, come l’immagine dell’opera, il suo titolo, l’anno di
realizzazione, le tecniche ed i materiali utilizzati, la dichiarazione di
veridicità di tali informazioni e, qualora sia possibile, i dettagli sulla
provenienza e sull’eventuale storia espositiva dell’opera.
Anche per quanto riguarda chi
possa autenticare un’opera d’arte non vengono dettate regole specifiche. Non
essendo, quindi, possibile ricorrere a modelli o a procedure prestabilite da
seguire, è nuovamente la prassi a fornire tali “regole”.
Il certificato di autenticità non
va però confuso con la dichiarazione di autenticità, dal momento che tra i due
vi sono differenze sostanziali all’interno del mercato dell’arte. Infatti,
mentre il primo è generalmente emesso dall’artista stesso, dalla sua fondazione
o da un soggetto la cui autorevolezza in materia è riconosciuta, la seconda può
invece provenire da una galleria d’arte o da un venditore. Di conseguenza, il
certificato ha generalmente un valore legale superiore e viene, quindi,
accompagnato da elementi di sicurezza che ne impediscono la falsificazione
(come filigrane o sigilli), mentre la dichiarazione di autenticità ha spesso un
valore più commerciale che strettamente legale.
In un mercato sempre più
globalizzato e digitale, l’importanza del certificato di autenticità continua a
crescere, non svolgendo semplicemente un ruolo meramente burocratico, ma
fungendo da vero e proprio passaporto che accompagna l'opera all’interno del
mercato, garantendone la provenienza e l'autenticità.
Tuttavia, nonostante la
fondamentale rilevanza che tale istituto ricopre, la regolamentazione
dell’autenticità delle opere d’arte sembra essere affidata quasi esclusivamente
a prassi di mercato, dal momento che la sua disciplina giuridica presenta
ancora numerose zone d’ombra.
In primo luogo, in Italia non
esiste alcuna modalità di certificazione “ufficiale” di autenticità di un’opera
d’arte. In particolare, la legge sul diritto d’autore non dispone chi siano i
soggetti legittimati al rilascio del certificato di autentica, né prevede una
gerarchia tra i soggetti menzionati nelle proprie disposizioni, né individua
alcun criterio sulla base del quale l’autentica rilasciata sia considerata
quale prova privilegiata.
Il diritto di autenticare spetta,
senza dubbio alcuno, all’artista in quanto manifestazione del suo diritto
morale di paternità (art. 20 L.d.A.) e, alla sua morte, analoga prerogativa
sorge in capo a predeterminati familiari dell’artista (art. 23 L.d.A.),
partendo dal presupposto che questi possano aver conosciuto la produzione
artistica e la vita di quest’ultimo. Tuttavia, sia la dottrina sia la
giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla questione se il diritto di
autentica appartenga esclusivamente o meno all’artista e ai suoi familiari,
andando così a generare due indirizzi giurisprudenziali contrapposti. Se il
primo indirizzo ritiene che il diritto di autenticare le opere d’arte spetti
solo ai soggetti menzionati dalla legge (Tribunale di Milano, 1 luglio 2004),
il secondo - attualmente prevalente - amplia, invece, la sfera dei soggetti
legittimati a chiunque, purché si tratti di esperti, andando così ad includere
soggetti terzi quali Fondazioni e critici d’arte (Tribunale di Roma, 14 giugno
2016, n. 12029).
In aggiunta, l’incertezza in
materia non colpisce solamente il piano del diritto sostanziale, ma anche
quello del diritto processuale, dal momento che non è previsto alcun soggetto
la cui certificazione di autenticità costituisca prova incontestabile o privilegiata
nel processo, neanche l’autentica da parte dell’artista stesso.
Sebbene non vi siano limiti
normativi ai soggetti legittimati a rilasciare il certificato di autenticità,
il mercato spesso riconosce un unico soggetto quale “autenticatore ufficiale”
per le opere di un determinato artista, non solo rendendo sostanzialmente priva
di valore l’autenticità attestata da parte di soggetti diversi da quest’ultimo,
ma di fatto creando anche situazioni di monopolio in materia di autenticazione,
situazioni nelle quali l’esperto riconosciuto dal mercato non è onerato
dall’obbligo di rendere il parere richiesto in base al principio dell’autonomia
negoziale.
Inoltre, nelle transazioni aventi
ad oggetto opere d’arte, il venditore ha l’obbligo di cedere un’opera
autentica, costituendo la paternità dell’opera una caratteristica fondamentale
dell’oggetto del contratto ai fini della validità dell’accordo stesso, ma,
diversamente, deve considerarsi l’obbligo di consegna del certificato di
autenticità. Attualmente, l’art. 64 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio prevede sì l’obbligo di fornire agli acquirenti la documentazione
attestante l’autenticità - o almeno la provenienza - delle opere d’arte, ma
solo per alcuni tipi di opere espressamente menzionati. In aggiunta, la
disposizione rimane vaga per quanto concerne il tipo di documentazione da
fornire nel caso delle frequenti compravendite di opere d’arte tra privati, dal
momento che l’ordinamento nulla dispone in materia.
Alla luce di quanto detto fino ad
ora, la valutazione sull’autenticità di un’opera non è affatto questione
infrequente e, di conseguenza, non è nemmeno infrequente che un soggetto si
veda contestata l’autenticità di un’opera che possiede, trovandosi dunque nella
condizione di dover dimostrare l’effettiva paternità della stessa e la sua
riconducibilità all'originale autore.
In tali casi, il profilo di
maggiore interesse consiste nel valutare l’attendibilità ed il giusto rilievo
da attribuire all’opinione proveniente dalle diverse Fondazioni che si occupano
di tutelare il patrimonio artistico di uno specifico autore, e nel verificare
se le valutazioni effettuate da queste, per quanto autorevoli possano essere,
siano sufficienti per ritenere l’opera contraffatta e, eventualmente, per
sostenere una condanna per i reati che in tali casi si potrebbero
configurare.
La questione è stata affrontata
dalla seconda sezione penale della Corte di appello di Milano che, con sentenza
del 3 novembre 2021, ha riformato il precedente pronuncia del Tribunale
prendendo in considerazione la necessità di soppesare, da una parte, l’autorevolezza
del soggetto da cui il parere proviene e, dall’altra, la necessità di valutare
attentamente e indipendentemente l’effettiva autenticità dell’opera d’arte. In
quest’ottica, la Corte è giunta alla conclusione che, allorquando l’autenticità
di un’opera sia dubbia e il suo possessore non abbia a disposizione una prova
“liberatoria” (come d’altronde spesso accade), l’opinione della Fondazione
debba essere presa in considerazione previa sottoposizione ad un attento vaglio
critico, considerando che “all’assenza del certificato di autenticità di
un’opera d’arte non consegue necessariamente la falsità dell’opera”. La
Corte ha continuato infine sostenendo che “il parere di un esperto,
indipendentemente da quanto autorevole sia, può sempre essere messo in
discussione da altro esperto o consulente. Occorre, infatti, tener conto della
peculiarità dell’oggetto d’arte come oggetto di scambio, peculiarità che dipende
principalmente dall’incertezza intrinseca della sua esatta identità e
provenienza, che spesso dipendono da una valutazione, quella dell’esperto, che
per quanto diligentemente resa, altro non è se non un giudizio, un’opinione,
suscettibile come tale di mutamento”.
La sentenza presa in esame
rappresenta, dunque, un punto di svolta tanto per il diritto d’autore, quanto
per il diritto penale, distaccandosi dal tradizionale metodo di valutazione
delle opinioni rese dalle Fondazioni ed andando a introdurre un nuovo criterio
di valutazione più equo e, soprattutto, più adatto al singolo caso concreto. Si
va, così, a delineare un necessario punto di bilanciamento tra le tutele
spettanti al possessore di un’opera - alla luce della difficoltà che spesso
caratterizza il dover provare l’autenticità di un’opera - e il riconoscimento
della centralità del ruolo che rivestono le Fondazioni, non solo nella
valutazione di autenticità delle opere, ma anche nella lotta ai fenomeni
illeciti inerenti al mondo dell’arte, come, ad esempio, quello della
contraffazione di opere d’arte.
In conclusione, nonostante il
ruolo vitale che l’autenticazione ricopre, il quadro normativo tende a
presentarsi come frammentato e non completamente adeguato a disciplinare in
modo chiaro ed organico tutti gli aspetti di tale istituto. Non essendo
prevista un’autorità pubblica univocamente preposta a verificare e a
certificare l’autenticità delle opere d’arte, il sistema si affida a una
pluralità di soggetti i cui pareri, pur non essendo vincolanti, esercitano
un’influenza decisiva sull’intero panorama dell’arte e, in particolare, sul suo
mercato. Tale pluralismo di soggetti solleva inevitabilmente interrogativi di
cruciale importanza in merito alla natura giuridica delle perizie, al grado di
diligenza richiesto dagli esperti e alla tutela da garantire ai soggetti
coinvolti nelle transazioni. In questo contesto, il diritto è chiamato, quindi,
a confrontarsi con l’incertezza immanente al giudizio artistico, cercando al
contempo di bilanciare, da una parte, l’esigenza di sicurezza dei traffici
giuridici e, dall’altra, il riconoscimento della complessità che caratterizza
l’attribuzione di un’opera a un determinato autore.





