L’autenticazione delle opere d’arte

 

 

Dal punto di vista giuridico, il termine autenticità assume il significato di veridicità dell'origine e della forma di un atto, attestando che questo provenga effettivamente dal sottoscrittore o da un pubblico ufficiale, senza che sia occorsa alcuna falsificazione. Analogamente, in ambito artistico, con tale termine si vuole intendere l’attribuzione di un’opera d’arte a un determinato autore, ed è proprio tale processo che mira ad attestare la paternità e l’originalità di un’opera a prendere il nome di autenticazione.

La valutazione di autenticità diventa, quindi, una questione di primario rilievo nell’ambito del diritto dell’arte, poiché questa incide in maniera rilevante tanto sulla valutazione artistica, quanto sulla valutazione economica di un’opera, andando a costituire uno degli aspetti più importanti della stessa.

Proprio per questi motivi, l’autenticità di un’opera d’arte è materia che trascende il diritto d’autore, andando ad interessare anche altri ambiti e branche del diritto differenti da quest’ultimo. In primis, l’autenticità riveste un ruolo di vitale importanza nell’ambito del mercato dell’arte, avendo ogni bene artistico, oltre all'indubbio ed intrinseco valore culturale, una precisa valenza economica che dipende direttamente dall’autenticità dell’opera in questione. In secundis, le opere d’arte sono oggetto di condotte - quali lo scambio, il commercio e l’esposizione - che assumono notevole rilievo anche in un ambito del diritto differente da quello d’autore, il diritto penale. Infatti, il legislatore ha preso in particolare considerazione l’ipotesi in cui opere d’arte vengano contraffatte, alterate o riprodotte, nonché l’ipotesi in cui un soggetto, pur non avendo concorso in una di tali condotte, ponga in circolazione come autentici esemplari in realtà contraffatti, alterati o riprodotti (art. 178 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

 

L’autenticazione vede la sua concretizzazione nel certificato di autenticità - detto anche autentica dell’opera d’arte - il quale è un documento fondamentale, avente forma scritta, capace di conferire valore e garanzia alle opere, e disciplinato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dalle norme sul diritto d’autore. Tale certificato dovrebbe sempre accompagnare l’opera nel momento nel quale questa viene venduta, ma, ai sensi della l.633 del 22 aprile 1941 (legge sul diritto d’autore), in Italia non esiste alcuna procedura ufficiale e codificata per autenticare le opere d’arte. 

Poiché il contenuto minimo dell’autentica dell’opera d’arte non è regolato da alcuna legge, la sua determinazione si è sviluppata nella prassi creatasi all’interno del mercato. Solitamente, questo certificato contiene una dichiarazione inerente all’autenticità dell’opera e alla sua appartenenza ad un determinato autore, oltre ad una serie di altri elementi, come l’immagine dell’opera, il suo titolo, l’anno di realizzazione, le tecniche ed i materiali utilizzati, la dichiarazione di veridicità di tali informazioni e, qualora sia possibile, i dettagli sulla provenienza e sull’eventuale storia espositiva dell’opera.

Anche per quanto riguarda chi possa autenticare un’opera d’arte non vengono dettate regole specifiche. Non essendo, quindi, possibile ricorrere a modelli o a procedure prestabilite da seguire, è  nuovamente la prassi a fornire tali “regole”. 

Il certificato di autenticità non va però confuso con la dichiarazione di autenticità, dal momento che tra i due vi sono differenze sostanziali all’interno del mercato dell’arte. Infatti, mentre il primo è generalmente emesso dall’artista stesso, dalla sua fondazione o da un soggetto la cui autorevolezza in materia è riconosciuta, la seconda può invece provenire da una galleria d’arte o da un venditore. Di conseguenza, il certificato ha generalmente un valore legale superiore e viene, quindi, accompagnato da elementi di sicurezza che ne impediscono la falsificazione (come filigrane o sigilli), mentre la dichiarazione di autenticità ha spesso un valore più commerciale che strettamente legale.

In un mercato sempre più globalizzato e digitale, l’importanza del certificato di autenticità continua a crescere, non svolgendo semplicemente un ruolo meramente burocratico, ma fungendo da vero e proprio passaporto che accompagna l'opera all’interno del mercato, garantendone la provenienza e l'autenticità.

 

 

Tuttavia, nonostante la fondamentale rilevanza che tale istituto ricopre, la regolamentazione dell’autenticità delle opere d’arte sembra essere affidata quasi esclusivamente a prassi di mercato, dal momento che la sua disciplina giuridica presenta ancora numerose zone d’ombra.

In primo luogo, in Italia non esiste alcuna modalità di certificazione “ufficiale” di autenticità di un’opera d’arte. In particolare, la legge sul diritto d’autore non dispone chi siano i soggetti legittimati al rilascio del certificato di autentica, né prevede una gerarchia tra i soggetti menzionati nelle proprie disposizioni, né individua alcun criterio sulla base del quale l’autentica rilasciata sia considerata quale prova privilegiata. 

Il diritto di autenticare spetta, senza dubbio alcuno, all’artista in quanto manifestazione del suo diritto morale di paternità (art. 20 L.d.A.) e, alla sua morte, analoga prerogativa sorge in capo a predeterminati familiari dell’artista (art. 23 L.d.A.), partendo dal presupposto che questi possano aver conosciuto la produzione artistica e la vita di quest’ultimo. Tuttavia, sia la dottrina sia la giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla questione se il diritto di autentica appartenga esclusivamente o meno all’artista e ai suoi familiari, andando così a generare due indirizzi giurisprudenziali contrapposti. Se il primo indirizzo ritiene che il diritto di autenticare le opere d’arte spetti solo ai soggetti menzionati dalla legge (Tribunale di Milano, 1 luglio 2004), il secondo - attualmente prevalente - amplia, invece, la sfera dei soggetti legittimati a chiunque, purché si tratti di esperti, andando così ad includere soggetti terzi quali Fondazioni e critici d’arte (Tribunale di Roma, 14 giugno 2016, n. 12029). 

In aggiunta, l’incertezza in materia non colpisce solamente il piano del diritto sostanziale, ma anche quello del diritto processuale, dal momento che non è previsto alcun soggetto la cui certificazione di autenticità costituisca prova incontestabile o privilegiata nel processo, neanche l’autentica da parte dell’artista stesso.

Sebbene non vi siano limiti normativi ai soggetti legittimati a rilasciare il certificato di autenticità, il mercato spesso riconosce un unico soggetto quale “autenticatore ufficiale” per le opere di un determinato artista, non solo rendendo sostanzialmente priva di valore l’autenticità attestata da parte di soggetti diversi da quest’ultimo, ma di fatto creando anche situazioni di monopolio in materia di autenticazione, situazioni nelle quali l’esperto riconosciuto dal mercato non è onerato dall’obbligo di rendere il parere richiesto in base al principio dell’autonomia negoziale. 

Inoltre, nelle transazioni aventi ad oggetto opere d’arte, il venditore ha l’obbligo di cedere un’opera autentica, costituendo la paternità dell’opera una caratteristica fondamentale dell’oggetto del contratto ai fini della validità dell’accordo stesso, ma, diversamente, deve considerarsi l’obbligo di consegna del certificato di autenticità. Attualmente, l’art. 64 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede sì l’obbligo di fornire agli acquirenti la documentazione attestante l’autenticità - o almeno la provenienza - delle opere d’arte, ma solo per alcuni tipi di opere espressamente menzionati. In aggiunta, la disposizione rimane vaga per quanto concerne il tipo di documentazione da fornire nel caso delle frequenti compravendite di opere d’arte tra privati, dal momento che l’ordinamento nulla dispone in materia.

 

Alla luce di quanto detto fino ad ora, la valutazione sull’autenticità di un’opera non è affatto questione infrequente e, di conseguenza, non è nemmeno infrequente che un soggetto si veda contestata l’autenticità di un’opera che possiede, trovandosi dunque nella condizione di dover dimostrare l’effettiva paternità della stessa e la sua riconducibilità all'originale autore. 

In tali casi, il profilo di maggiore interesse consiste nel valutare l’attendibilità ed il giusto rilievo da attribuire all’opinione proveniente dalle diverse Fondazioni che si occupano di tutelare il patrimonio artistico di uno specifico autore, e nel verificare se le valutazioni effettuate da queste, per quanto autorevoli possano essere, siano sufficienti per ritenere l’opera contraffatta e, eventualmente, per sostenere una condanna per i reati che in tali casi si potrebbero configurare. 

La questione è stata affrontata dalla seconda sezione penale della Corte di appello di Milano che, con sentenza del 3 novembre 2021, ha riformato il precedente pronuncia del Tribunale prendendo in considerazione la necessità di soppesare, da una parte, l’autorevolezza del soggetto da cui il parere proviene e, dall’altra, la necessità di valutare attentamente e indipendentemente l’effettiva autenticità dell’opera d’arte. In quest’ottica, la Corte è giunta alla conclusione che, allorquando l’autenticità di un’opera sia dubbia e il suo possessore non abbia a disposizione una prova “liberatoria” (come d’altronde spesso accade), l’opinione della Fondazione debba essere presa in considerazione previa sottoposizione ad un attento vaglio critico, considerando che “all’assenza del certificato di autenticità di un’opera d’arte non consegue necessariamente la falsità dell’opera”. La Corte ha continuato infine sostenendo che “il parere di un esperto, indipendentemente da quanto autorevole sia, può sempre essere messo in discussione da altro esperto o consulente. Occorre, infatti, tener conto della peculiarità dell’oggetto d’arte come oggetto di scambio, peculiarità che dipende principalmente dall’incertezza intrinseca della sua esatta identità e provenienza, che spesso dipendono da una valutazione, quella dell’esperto, che per quanto diligentemente resa, altro non è se non un giudizio, un’opinione, suscettibile come tale di mutamento”. 

La sentenza presa in esame rappresenta, dunque, un punto di svolta tanto per il diritto d’autore, quanto per il diritto penale, distaccandosi dal tradizionale metodo di valutazione delle opinioni rese dalle Fondazioni ed andando a introdurre un nuovo criterio di valutazione più equo e, soprattutto, più adatto al singolo caso concreto. Si va, così, a delineare un necessario punto di bilanciamento tra le tutele spettanti al possessore di un’opera - alla luce della difficoltà che spesso caratterizza il dover provare l’autenticità di un’opera - e il riconoscimento della centralità del ruolo che rivestono le Fondazioni, non solo nella valutazione di autenticità delle opere, ma anche nella lotta ai fenomeni illeciti inerenti al mondo dell’arte, come, ad esempio, quello della contraffazione di opere d’arte.

 

 

In conclusione, nonostante il ruolo vitale che l’autenticazione ricopre, il quadro normativo tende a  presentarsi come frammentato e non completamente adeguato a disciplinare in modo chiaro ed organico tutti gli aspetti di tale istituto. Non essendo prevista un’autorità pubblica univocamente preposta a verificare e a certificare l’autenticità delle opere d’arte, il sistema si affida a una pluralità di soggetti i cui pareri, pur non essendo vincolanti, esercitano un’influenza decisiva sull’intero panorama dell’arte e, in particolare, sul suo mercato. Tale pluralismo di soggetti solleva inevitabilmente interrogativi di cruciale importanza in merito alla natura giuridica delle perizie, al grado di diligenza richiesto dagli esperti e alla tutela da garantire ai soggetti coinvolti nelle transazioni. In questo contesto, il diritto è chiamato, quindi, a confrontarsi con l’incertezza immanente al giudizio artistico, cercando al contempo di bilanciare, da una parte, l’esigenza di sicurezza dei traffici giuridici e, dall’altra, il riconoscimento della complessità che caratterizza l’attribuzione di un’opera a un determinato autore.

 

Autore: Giorgio Pontremoli